Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 06-07-2011, n. 26305 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 16.9.2010 il GIP del Tribunale di Palermo disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di M. P. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 accertato a Palermo l’8.1.2008, e per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con l’aggravante dell’agevolazione dell’attività dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra, commesso a Palermo e Roma da epoca imprecisata a tuttora.

A seguito di richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p., il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza in data 15.10.2010, annullava la suddetta ordinanza nella parte in cui aveva riconosciuto a carico di M.P. gravi indizi di colpevolezza in relazione all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e confermava nel resto l’ordinanza impugnata, anche con riguardo alla disposta custodia cautelare in carcere in ordine ai predetti delitti.

La motivazione dell’ordinanza veniva suddivisa in paragrafi.

Nel paragrafo 3 venivano esaminati e ritenuti sussistenti gli indizi di reità a carico dell’indagato in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, riguardante la cessione di Kg. 181 di hashish.

Il Tribunale prendeva in esame analiticamente il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, alcune effettuate dal M. dal Marocco, e riteneva che dal complesso delle stesse emergesse un grave quadro indiziario a carico dell’indagato.

Nel paragrafo 4 veniva presa in esame la contestazione di essersi associato con altre persone (tra le quali S.M., D. P.A., R.M. e R.A.) per commettere una serie indeterminata di traffici di droga, in particolare importazioni in Italia di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti per venderli in Italia.

Il Tribunale, dopo aver preso in esame la fattispecie del delitto associativo, riteneva che fossero stati raccolti a carico dell’indagato numerosi e gravi indizi comprovanti la partecipazione dello stesso all’associazione suddetta.

Nel paragrafo 5 venivano esaminate le esigenze cautelari, premettendo che per la contestazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 operava, ex art. 275 c.p.p., comma 3, la presunzione (relativa) di esistenza delle esigenze cautelari e la presunzione (assoluta) di adeguatezza della sola custodia cautelare custodia in carcere.

Riteneva che, in concreto, sussistessero le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) tenuto conto dei plurimi e specifici precedenti penali e del ruolo svolto dallo stesso nell’ambito dell’associazione, nonchè un concreto pericolo di fuga, risultando l’indagato inserito in un traffico internazionale e in stretti rapporti con alcuni soggetti latitanti all’estero.

Avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.P., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

Con un primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5, deducendo che l’istanza di riesame era stata presentata il 29.9.2010 e che gli atti sui quali si era basato il GIP per emettere la misura cautelare erano pervenuti al Tribunale del riesame oltre il termine di cinque giorni previsto dal suddetto articolo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare.

Con un secondo motivo ha contestato la gravità del quadro indiziario, sostenendo che il contenuto delle conversazioni intercettate non era univocamente interpretabile.

Con un terzo motivo ha eccepito la nullità dell’ordinanza del Tribunale del riesame per carenza di motivazione, in quanto con la stessa si era solo riprodotto il contenuto dell’ordinanza cautelare, senza considerare quale fosse la concludenza e la significatività degli elementi indiziari.

Con un quarto motivo ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata poichè era del tutto carente la motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari.

Era stato ritenuto sussistente il pericolo di fuga, senza indicare alcun elemento sintomatico del predetto pericolo, e il pericolo di reiterazione, senza considerare il tempo trascorso dalla commissione dei reati.

Con un quinto motivo ha denunciato carenza nelle motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva respinto la richiesta di una misura cautelare meno afflittiva della detenzione in carcere.

Motivi della decisione

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La richiesta di riesame è stata presentata in data 29.9.2010 ed è pervenuta alla Cancelleria del Tribunale del riesame in data 5 ottobre 2010.

E’ di tutta evidenza che il termine di cinque giorni, entro il quale devono essere trasmessi gli atti relativi alla richiesta di riesame, decorre da quest’ultima data, poichè solo quando la predetta richiesta è giunta al Tribunale del riesame possono essere richiesti all’autorità giudiziaria procedente gli atti in base ai quali è stata emessa la misura di cui è stato chiesto il riesame.

Nel caso di specie gli atti suddetti sono pervenuti al Tribunale del riesame l’8 ottobre 2010, e quindi è destituita di fondamento la richiesta di perdita di efficacia della misura avanzata dal ricorrente.

Il secondo e il terzo motivo sono del tutto generici, in violazione dell’obbligo nelle impugnazioni di indicare in modo specifico, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, obbligo previsto dall’art. 581, lett. c) del codice di rito.

La genericità dei motivi non consente di individuare a quali conversazioni intercettate e a quali punti della motivazione dell’ordinanza il ricorrente si riferisca, denunciando il contenuto equivoco di conversazioni e carenze nella motivazione dell’ordinanza impugnata. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame ha correttamente premesso che, in relazione al delitto associativo contestato al M. per il quale erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di reità, operano le presunzioni previste dall’art. 275 c.p.p., comma 3, ritenendo che, comunque, in concreto vi fossero specifiche esigenze cautelari, in considerazione sia della pericolosità sociale di M.P., tenuto conto dei precedenti penali e del ruolo ricoperto nell’associazione, sia del concreto pericolo di fuga, tenuto conto dei rapporti dell’indagato con correi latitanti.

A fronte della suddetta motivazione, logica e congrua, appaiono prive di minimo fondamento le critiche contenute nel motivo in esame.

Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto per la contestazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 non è superabile la presunzione, prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 3, di adeguatezza della sola custodia in carcere.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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