Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 15 luglio 2010 la Corte di appello di Trieste respingeva il ricorso del difensore di A.D., con il quale era stata chiesta la declaratoria di prescrizione della pena di anni 5, mesi 4 di reclusione e L. 40.000.000 di multa, inflitta con sentenza della Corte di appello di Trieste del 24.4.1995, irrevocabile dal 25.3.1996.
Il predetto era stato espulso dall’Italia, ai sensi della L. 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7, comma 12 ter con ordinanza della Corte di appello di Trieste eseguita in data 12 giugno 1996.
Per il disposto dell’art. 7, comma 12 quater della citata legge, l’esecuzione dell’espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l’esecuzione della pena; lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell’espulsione.
A.D. era rientrato in Italia il 12.2.2007.
La Corte di appello di Trieste riteneva che, essendo per espressa disposizione di legge sospesa l’esecuzione della pena nel periodo intercorrente tra l’espulsione (12.6.1996) e il rientro in Italia (12.2.2007), non fosse decorsa la prescrizione della pena per il disposto dell’art. 172 c.p., comma 5 (se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata).
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.D., chiedendone l’annullamento, in quanto l’interpretazione della Corte distrettuale, non condivisa neppure dalla Procura Generale di Trieste, portava all’assurdo risultato che, se lo straniero non fosse più rientrato in Italia, la pena sarebbe rimasta inestinguibile.
Il ricorrente ha messo in evidenza che il predetto condannato era stato espulso solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza e che nella legge era stata inserita la sospensione della pena, solo per consentire l’espulsione.
L’esecutività della sentenza non era stata sospesa con l’espulsione, tant’è che la Procura Generale aveva emesso l’ordine di carcerazione prima che il predetto condannata rientrasse in Italia.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
I dati di fatto non sono contestati dal ricorrente: A.D. è stato condannato dalla Corte di appello di Trieste per violazione della legge stupefacenti alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione;
in data 12.6.1996 è stato scarcerato ed espulso dall’Italia ai sensi della L. n. 39 del 1990; in data 12.2.2007 è rientrato in Italia, contravvenendo al contenuto dell’ordinanza di espulsione emessa dalla Corte di appello di Trieste, e nei suoi confronti è stato ripristinato lo stato di detenzione.
Non è neppure contestato il contenuto delle norme di cui alla citata legge richiamate dall’ordinanza impugnata: l’esecuzione dell’espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende l’esecuzione della pena e, in ogni caso di rientro nel territorio dello Stato dello straniero espulso, la detenzione è ripristinata.
Non è contestabile che l’art. 172 c.p., nel dettare le regole che governano l’estinzione delle pene per decorso del tempo, preveda al comma quinto che, se l’esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.
Secondo il ricorrente, però, dal giorno della esecuzione dell’ordinanza di espulsione sarebbe ugualmente iniziato a decorrere il termine della prescrizione della pena, non potendosi considerare in questo caso l’esecuzione sospesa in termini veri e propri alla condizione del mancato rientro in Italia, in quanto la L. n. 39 del 1990, art. 7 comma 12 quater avrebbe previsto la sospensione dell’esecuzione solo al fine di consentire l’espulsione dello straniero.
Ritiene questa Corte che nè la lettera nè le finalità della predetta norma giustifichino l’interpretazione data dal ricorrente.
La lettera della legge è chiara: l’avvenuta espulsione sospende l’esecuzione della pena e, in caso di rientro in Italia dello straniero espulso, lo stato di detenzione è ripristinato.
Si tratta a tutti gli effetti di una esecuzione della pena condizionalmente sospesa, con una finalità evidente: escludere il ritorno in Italia di uno straniero che ha commesso un delitto, consentendogli di non scontare la (restante) pena, a condizione che non faccia più ritorno in Italia.
A questa condizione, il legislatore ha ritenuto che potesse venir meno l’interesse ad eseguire interamente la pena, con la sua funzione deterrente e rieducativa.
Essendo, quindi, l’esecuzione della (restante) pena nei confronti dello straniero espulso subordinata alla condizione che lo stesso non faccia rientro in Italia, non vi è alcuna ragione di non applicare la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall’art. 172 c.p. comma 5.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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