Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-11-2011, n. 24683 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa dall’ATER, Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma contro il Comune di Palestrina è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Roma n. 398/53/2003 che aveva accolto il ricorso della Ater avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) per l’anno 2000 relativamente ad alcuni immobili realizzati dall’Ater nel Comune.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune. In data 10/10/2011 la ricorrente ha depositato copia di atto del 17/6/2010 con il quale le parti hanno transatto la lite.

Motivi della decisione

La sopravvenuta transazione della controversia comporta ai sensi dell’art. 390 c.p.c. la dichiarazione di estinzione del giudizio. La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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