Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso al TAR della Sicilia (poi trasposto al TAR del Lazio a seguito di regolamento di competenza), i signori R. I. e G. L., Com. di 1.a cl in servizio presso la delegazione di spiaggia dell’isola di Salina (TP), esponevano quanto segue.
I ricorrenti domandavano di partecipare ad un concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 5.083 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica (G.U. Serie Speciale n. 70 del 9.9.2008).Gli istanti ricevevano comunicazione della data stabilita dal Ministero per la effettuazione della prova di accertamento delle qualità culturali, individuata nel 1 gennaio 2009, da svolgersi presso il Centro di selezione situato in Foligno (PG).
Nei giorni precedenti alla data della prova le condizioni meteorologiche non permettevano agli istanti di intraprendere il viaggio, che si rendeva possibile solo il giorno stesso della prova, la quale veniva quindi effettuata il successivo giorno 15 gennaio 2009.
In data 17 febbraio 2009 i ricorrenti ricevevano notizia del superamento della prova con conseguente ammissione alla prova successiva; tuttavia, con successiva comunicazione datata 12 febbraio 2009 essi apprendevano che la prova era stata annullata e che pertanto era stata disposta l’esclusione dal concorso. Di qui il predetto ricorso al TAR, con il quale gli interessati chiedevano l’annullamento:
delle note n. prot. n. MD GMIL I 42/0079557 e 0079576 del 12.2.2009, recanti comunicazione dell’esclusione dal concorso;
del successivo provvedimento n. 021727/2009 dichiarante nulla la precedente convocazione dei ricorrenti del 17 febbraio 2009 conseguente al superamento della preselezione.
Nella sede cautelare, il TAR del Lazio riteneva di decidere il ricorso nel merito e, con sentenza redatta in forma semplificata (ai sensi dell’art. 26 co. 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), lo respingeva.
Di qui l’appello interposto dai signori I. e L., i quali hanno chiesto la riforma della sentenza, svolgendo a sostegno motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.
Si è costituita nel giudizio l’amministrazione della difesa resistendo all’appello.
Con ordinanza n. 5384/2009 questa Sezione Consiglio ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dagli appellanti.
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2011 il ricorso è stato e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
La controversia sottoposta alla sezione verte sulla legittimità di due identici provvedimenti di esclusione degli appellanti dal concorso di cui in fatto, a seguito di annullamento delle rispettive prove dai medesimi sostenute. A sostegno della decisione gravata il TAR ha in sintesi posto le seguenti considerazioni:
– effettivamente, i ricorrenti hanno dato dimostrazione del descritto impedimento (con i fax prodotti in giudizio) ed, in particolare, del fatto che la mancata partecipazione alle prove fissate per il giorno 14.1.2005 è stata determinata da cause di forza maggiore;
– tuttavia, ai fini di valutare le censure proposte, occorre considerare l’art. 7, comma 7 del bando di concorso stabilisce, non solo, che ".. La mancata presentazione alla sede d’esame nella data e nell’ora stabilita è considerata rinuncia e comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali", ma anche che "non sono ammessi differimenti della data di effettuazione della prova di selezione culturale prevista dal calendario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale", e che "ogni istanza in tal senso è da considerare priva di effetto";
– sulla base di tale disposizione contenuta nella "lex specialis" della procedura selettiva – non contestata dai ricorrenti – l’Amministrazione ha correttamente adottato i provvedimenti contestati dai ricorrenti.
Queste argomentazioni sono contrastate dagli appellanti i quali lamentano:
l- violazione dell’art. 35 del T.U. del pubblico impiego e del principio del buon andamento;
2- eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta, essendo stato dimostrato (con i documenti esibiti agli atti) che la mancata partecipazione alla prova nella data prefissata fu dovuta a forza maggiore assolutamente imprevista ed imprevedibile e come tale del tutto indipendente dalla volontà dei concorrenti.
L’appello è fondato e la decisione non necessita di essere sostenuta da particolari e diffuse motivazioni, rispetto a quanto già affermato dall’ordinanza cautelare che ha sospeso l’esecuzione della sentenza gravata.
E’ infatti del tutto pacifico ed incontestato che la mancata partecipazione degli appellanti alle prove è dovuta a cause di forza maggiore, come implicitamente riconosciuto dalla stessa amministrazione ammettendo gli interessati alla prova in deroga alle prescrizioni del bando.
Né, a sua volta, l’atto di annullamento dell’ammissione alla prova per il giorno successivo, e conseguentemente della prova stessa, risultano adeguatamente sostenuti da alcuna legittima motivazione. In particolare, quanto al riferimento, operato nella sentenza semplificata, alle disposizioni del bando che non consentivano richieste di dilazioni del calendario delle prove di accertamento delle qualità culturali (art. 7, comma 7, del bando), deve ribadirsi che esso non tiene conto delle finalità della citata prescrizione che non può evidentemente comprendere i casi di forza maggiore; il riferimento è peraltro irrilevante, alla luce della circostanza, pur evidenziata nella sentenza di primo grado, che gli appellanti sono stati comunque ammessi alle prove, superandole il giorno successivo a quello per loro stabilito.
La mancata contestazione, con specifica impugnativa da parte dei ricorrenti, dell’art. 7 del bando di concorso (che non ammette differimenti della data di effettuazione della prova) è quindi del tutto irrilevante, anche considerato che i principi inerenti la forza maggiore assumono valenza tendenzialmente derogatoria delle leggi generali e speciali. Il caso della forza maggiore pone quindi la fattispecie del tutto al di fuori di quella prevista dall’art. 7, che presuppone invece una istanza del candidato di differimento della prova concorsuale.
In conclusione, la prova in questione è stata illegittimamente annullata, come illegittima risulta la conseguente esclusione degli appellanti dal concorso, atti entrambi affetti da eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.
Per l’effetto conformativo del giudicato, deve precisarsi che l’esecuzione della presente pronunzia comporta l’obbligo di riammettere i ricorrenti alla procedura concorsuale, sottoponendoli alla prova successiva a quella da essi superata ed illegittimamente annullata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e sono pertanto poste a carico del Ministero della Difesa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida complessivamente in Euro tremila, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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