Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 06-07-2011, n. 26242

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 25.11.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma dispose la custodia cautelare in carcere di C.C.I., indagato per il reato di rapina aggravata in concorso.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, chiedendo in via principale l’annullamento del titolo coercitivo per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in considerazione delle divergenze nel racconto della p.o. L.L. e, in subordine, la riforma con l’applicazione di una misura meno affittiva, e il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza del 13.12.2010, confermava l’ordinanza.

Ricorre per cassazione l’indagato deducendo la mancanza di motivazione in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza e alle censure contenute nella richiesta di riesame, avendo il Tribunale considerato unicamente il materiale fornito dalla parte offesa, senza dar conto delle diverse dichiarazioni delle altre parti offese, e delle obiettive contraddizioni tra le versioni fornite dalla L. su punti salienti del fatto quali il numero dei malviventi e l’arma.

Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), perchè le doglianze (sono le stesse presentate al giudice di merito) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici, nonchè per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (v., fra le tante, Cass.Sez. 1, sent. n. 39598/2004 Riv 230634); nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve poi stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (v.

Cass.Sez. 5, sent.n. 46124/2008 Riv. 241997; Sez. 4, sent. n. 47891/2004 Riv 230568; Sez. 5, sent. n. 1004/1999 Riv 215745; Sez. 2, sent. n. 2436/1993 Riv. 196955).

Il Tribunale di Roma, invero, con motivazione ampia, logica e non contraddittoria, ha evidenziato che la censurata contraddittorietà dei racconti, resi dalla L. nell’immediatezza dei fatti, in sede di individuazione fotografica nonchè in sede di individuazione alla presenza del pubblico ministero, risulta smentita proprio dal tenore e dal contenuto dei resoconti effettuati dalla parte offesa, la quale a differenza delle altre vittime ebbe modo di osservare per un più lungo periodo di tempo i rapinatori, in quanto fu tenuta sotto controllo sin dal momento iniziale nella camera da letto, e rileva altresì che "sin dal primo momento la L. aveva riferito che uno dei rapinatori era armato di pistola", come risulta dall’annotazione di polizia giudiziaria redatta all’alba del 4.12.2009. Le giustificazioni fornite dall’indagato non sono poi riscontrate nè riscontrabili, in considerazione della genericità delle medesime.

Ai fini della valutazione della pericolosità sociale e della formulazione della necessaria prognosi, il giudice deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l’alto significato, a tale fine, della recidiva nel reato e deve altresì tenere conto delle specifiche modalità e delle circostanze del fatto; al fine di valutare la prognosi di pericolosità sociale, cui è ancorata la possibilità concreta di reiterazione di condotte criminose, stabilita per emettere misure cautelari personali, ben può farsi riferimento a fatti criminosi in corso di accertamento, soprattutto ove riguardino ipotesi delittuose caratterizzate da eventi similari oppure identici, ripetute nel tempo ed assai ravvicinate (cfr.Cass.Sez. 3, sent.n. 1309/2000 Rv. 215880).

Tanto premesso, rileva il Collegio che anche le esigenze cautelari sono supportate da congrua motivazione, sia in ordine alla personalità dell’imputato, attualmente detenuto per fatti analoghi, commessi a partire dal 2009 in concorso con numerosi complici, che alla gravità del fatto nè episodico, nè occasionale, in considerazione della organizzazione e professionalità del gruppo.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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