Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-11-2011, n. 24871 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.J. e Pr.Gi. ricorrono per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Bologna in data 1 giugno 2009 che, accogliendo la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al tar Emilia Romagna, ha integralmente compensato le spese in considerazione del fatto che l’amministrazione convenuta non aveva svolto una sostanziale contestazione della domanda.

Il ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

I ricorsi, che vanno riuniti perchè proposti avverso lo stesso provvedimento, sono fondati.

Come è stato già osservato (cass. n. 1101/2010, 27728/2009), i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della 1. 24 marzo 2001 n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall’art. 91 e ss. c.p.c. e pertanto la compensazione delle spese processuali postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice. La mancata contestazione della domanda, quindi, (al pari della contumacia) se può in concreto rendere meno dispendioso l’esercizio processuale del diritto non giustifica che i costi di tale esercizio debbano restare a carico dell’attore. Il provvedimento impugnato deve, perciò, essere cassato.

Non occorrendo a tal riguardo ulteriori accertamenti, questa corte può provvedere direttamente, liquidando le spese del giudizio del giudizio di merito, da porre a carico dell’amministrazione convenuta.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’amministrazione al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 1.140,00 (Euro 490,00 per diritti, Euro 600,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi) e di quelle del giudizio di cassazione che liquida in Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *