Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che con sentenza del 9/6/2010 il Tribunale di Teramo nel procedimento nei confronti di D.S.V., imputato per il reato di cui all’art. 81 cpv., L. n. 638 del 1983, art. 2 per omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali, accertato in Teramo l’11/1/2008, ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300 di multa, con la sospensione condizionale della stessa;
che il procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione per erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p., in quanto la sospensione condizionale della pena risulta concessa all’imputato per la terza volta;
Considerato che il motivo è fondato in quanto risulta che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato già concesso all’imputato due volte, con la sentenza di condanna per un delitto del 16/6/1962 e del 18/1/2008;
che di conseguenza la sentenza deve essere annullata senza rinvio in quanto la violazione di legge travolge il patto sulla pena che era stato subordinato proprio alla concessione della sospensione condizionale della pena e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Teramo per il prosieguo quanto all’azione penale già esercitata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo.
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