Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4149

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente aveva impugnato dinanzi al Tar Puglia, sede di Bari, il decreto di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dal Questore di Bari in data 6.9.2010 che aveva addotto come elemento ostativo l’avere, la ricorrente, subito una condanna per il reato di cui all’art.14, comma 5 ter, prima parte, del d.lgs. n.286/98 (permanenza illegale nel territorio dello Stato in violazione dell’Ordine del Questore).

Il Tar Puglia accoglieva il ricorso annullando il decreto impugnato.

Avverso la sentenza del Tar ha interposto appello il Ministero dell’Interno.

L’appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza del primo giudice.

Alla camera di consiglio del 20 maggio 2011, fissata per l’esame della istanza cautelare, previo avviso della possibile decisione in forma semplificata, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito.

2. La questione in esame concerne il diniego di regolarizzazione ex lege 102 del 2009 della cittadina extra comunitaria S. X. condannata per il reato di cui all’ art. 14 comma 5 ter d.lgs. 286/1998.

Tale questione è stata di recente sottoposta all’esame dell’Adunanza Plenaria con le ordinanze n. 187/2011 e 1227/2011, alle quali si rinvia la ricostruzione dei termini giuridici del problema, ivi essendo richiamati i diversi orientamenti giurisprudenziali sul tema.

La Sezione è dell’avviso che, allo stato, si possa decidere la causa in esame tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 aprile 2011, in causa C/61/11, emessa su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte di Appello di Torino, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un cittadino extracomunitario condannato in primo grado alla pena di un anno di reclusione per il reato di permanenza irregolare sul territorio italiano, senza giustificato motivo, in violazione di un ordine di allontanamento emesso nei suoi confronti dal Questore di Udine.

Con tale sentenza la Corte di Giustizia ha dichiarato che gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115 (immediatamente applicativa in alcune sue parti, tenuto anche conto che il termine di recepimento è scaduto inutilmente il 24 dicembre 2010), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una previsione normativa di uno Stato membro che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

Ciò posto, sul rilievo secondo cui il principio di diritto affermato nelle sentenze interpretative della Corte di Giustizia si impone con effetti erga omnes (Corte cost. 23 aprile 1985, n. 113; 11 luglio 1989, n. 289; Cass. 3 ottobre 1997, n. 9653), la vicenda conseguente all’emanazione della sentenza della Corte di giustizia 28 aprile 2011 deve essere inquadrata in un’ipotesi di abolitio criminis, così ricadendo nella sfera di applicazione dell’art. 2 comma 2 c.p. anche per quanto concerne gli effetti retroattivi (v., per un precedente in termini, Cass. pen. VI, 19 ottobre 2010, n. 41683). Con l’ulteriore effetto che la condanna penale riportata a suo tempo dall’interessata per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del d.lgs. 286/1998 non può più essere considerata ostativa alla sua domanda di regolarizzazione che, quindi, dovrà essere nuovamente esaminata dall’Amministrazione competente.

Tale conclusione è stata accolta da ultimo anche dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 8 pubblicata il 10 maggio 2011 incentrata in gran parte proprio sulla recente pronuncia della Corte di Giustizia.

3. Per tali ragioni l’appello del Ministero deve essere respinto e la sentenza di accoglimento del Tar di annullamento del diniego gravato, confermata.

Sussistono motivi per compensare le spese e gli onorari della attuale fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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