Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-06-2011) 07-07-2011, n. 26583 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2/12/2010, la Corte di appello di Brescia, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, in data 25/1/2010, che aveva assolto G.C. dai reati di rapina aggravata, ricettazione, evasione e porto ingiustificato di taglierine a seguito di appello del P.M. e del P.G. dichiarava G.C. colpevole dei reati a lui ascritti e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per tutti i reati a lui ascritti. Al riguardo si duole delle considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine all’attendibilità del riconoscimento da parte del Direttore dell’ufficio postale di Brione, il teste L.R., nonchè della valutazione effettuata dalla Corte delle dichiarazioni dei testi Be. e M. che, in dibattimento, avevano ritrattato di aver visto il G. in sella ad un ciclomotore il giorno della rapina.

Con il secondo motivo si duole della mancata esclusione della recidiva dal computo della pena.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte: "In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Cass.Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005 ) Rv. 231679; in senso conforme: Sez. 4, Sentenza n. 28583 del 09/06/2005 Ud. (dep. 29/07/2005) Rv. 232441;

Sez. 2, Sentenza n. 746 del 11/11/2005 Ud. (dep. 11/01/2006) Rv.

232986; Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233083, Sez. 5, Sentenza n. 42033 del 17/10/2008 Ud. (dep. 11/11/2008) Rv. 242330).

Orbene è questo il tipo di argomentare dell’impugnata sentenza, giacchè, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale non si è limitata a ribaltare la valutazione espressa dal giudice di primo grado ma ha confutato specificatamente i principali argomenti della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni che hanno giustificato la riforma della pronunzia impugnata.

Ne sono configurabili elementi di contraddittorietà o di illogicità – ictu oculi evidenti – nella motivazione della sentenza impugnata.

Al contrario occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dai Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, nè tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

Pertanto le censure sollevate con il primo motivo di ricorso sono inammissibili.

Ugualmente inammissibili, perchè manifestamente infondate, sono le censure in punto di applicazione della recidiva. Nel caso di specie, essendo contestata la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 5, l’aumento di pena è obbligatorio per cui nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata avendo la Corte correttamente effettuato il giudizio di bilanciamento (cass. Sez. 1, Sentenza n. 17313 del 15/04/2008 Ud. (dep. 24/04/2008) Rv. 239620).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *