Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-11-2011, n. 24817 CE Formazione professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che la ha condannata a pagare a F. A., medico, la somma di Euro 26.855,72, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza delle quattro singole annualità di frequenza ai corsi di specializzazione al saldo.

F.A. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente si duole del rigetto della propria eccezione di inammissibilità dell’appello.

1.1.- Il primo motivo è infondato.

L’appello è evidentemente fondato su una critica globale alla sentenza di primo grado e del resto il giudice di secondo grado ha fatto corretto uso del potere di qualificazione della domanda.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole, in sostanza, della maggiorazione del danno per svalutazione monetaria ed interessi.

2.1.- Il secondo motivo è fondato, nei termini che seguono.

Nella liquidazione, in via necessariamente equitativa, dell’indennità per attività non antigiuridica (su piano interno) dello Stato, il giudice di merito deve prendere le mosse, anche per evidenti ragioni di parità di trattamento, dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, liquidando la suddetta indennità, secondo i criteri indicati dalla legge, alla data di entrata in vigore di questa. Su detta indennità, dalla stessa data, decorreranno gli interessi corrispettivi, mentre l’eventuale maggior danno da svalutazione sarà dovuto soltanto dalla domanda giudiziale (o da un precedente atto di messa in mora), tenuto conto che, secondo la ricostruzione operata da questa Corte, il medico specializzato poteva sin dal 1999 agire nei confronti delio Stato e, se ciò non ha fatto, imputet sibi ( art. 1227 cod. civ., comma 2).

3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole della qualificazione del diritto degli interessati come risarcimento susseguente all’inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato di recepimento delle direttive comunitarie, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, con conseguente assoggettamento al termine decennale di prescrizione, argomentando essenzialmente sulla differenza tra risarcimento ed indennizzo.

3.1.- Il mezzo è infondato. La tesi della Corte territoriale è conforme a Cass., SSUU n. 9147 del 2009, e le argomentazioni del ricorrente non sono idonee ad indurre il Collegio a chiedere una nuova decisione alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 374 cod. proc. civ., comma 3. 4.- Resta in conseguenza assorbito nel rigetto il quarto motivo, con il quale il ricorrente in sostanza si duole della condanna risarcitoria, assumendone il contrasto con la disciplina e la giurisprudenza comunitaria.

5.- Accolto dunque, per quanto di ragione, il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze, che si atterrà ai principi di diritto enunciati sub 2.1.

P.Q.M.

la Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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