Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
il ricorrente ha impugnato la nota prot. 333B/12 E.4.10 in data 26.4.2011 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali, notificata al ricorrente in data 29.4.2011, mediante la quale questi è stato reso edotto che, con Decreto in corso di perfezionamento, era stato escluso dal "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 1600 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’art.16 della Legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con DM 30 luglio 2010 e pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 67 del 24 agosto 2010; e, ove occorra, dell’art. 1, comma 1, del bando di concorso;
avverso gli atti impugnasti il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare: – di non aver potuto completare il servizio in qualità di VFP1 a causa dell’adozione di un provvedimento illegittimo con il quale, dopo l’immissione in servizio quale VFP1, gli era stato attribuito il coefficiente PS4 ed era stato collocato in congedo (provvedimento annullato con sentenza del TAR Lazio n. 32456/2010); – con direttiva del Ministero della Difesa in data MD GMIL03 II CIRC 2007/0091300 del 7.11.2007 è stato disposto che il periodo durante il quale il militare è stato illegittimamente collocato in congedo va valutato quale periodo di servizio.
Le censure avanzate dalla parte ricorrente sono fondate in quanto:
il ricorrente è stato arruolato nella Marina Militare quale VFP1 il 23.2.2009;
il 23.7.2009 è stato giudicato non idoneo al proseguimento del servizio per "pregresso stato ansioso in soggetto con tratti caratteriali di insicurezza, immaturità e dipendenza affettiva" (PS4);
tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR del Lazio (RG n. 3668/2010) il quale, a seguito di rivalutazione dell’interessato, lo ha annullato con sentenza n. 32456/2010;
risulta evidente, pertanto, che il ricorrente non ha potuto completare la ferma annuale nella Marina Militare a causa di un provvedimento rivelatosi illegittimo e annullato;
ne consegue, l’erroneità del provvedimento impugnato (recante l’esclusione dal concorso, ex art. 1, comma 1, del bando di concorso, a causa dell’assenza del requisito richiesto, consistente, nel caso di specie, nell’aver svolto quale volontario un periodo di ferma annuale) considerato, peraltro, che l’Amministrazione non ha contestato la circostanza evidenziata dalla parte ricorrente, secondo la quale, con direttiva del Ministero della Difesa in data MD GMIL03 II CIRC 2007/0091300 del 7.11.2007, è stato disposto che il periodo durante il quale il militare è stato illegittimamente collocato in congedo va valutato quale periodo di servizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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