Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 07-07-2011, n. 26740 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Bologna confermò il decreto, emesso dal PM presso il medesimo tribunale il 15.11.2010, di sequestro probatorio di tre appartamenti in corso di edificazione in relazione al reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per totale difformità dal progetto approvato in riferimento ai sottotetti che erano destinati ad abitazione invece che a volume tecnico.

Il C. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di legge per mancanza di motivazione o motivazione apparente in ordine alla sussistenza del fumus del reato ipotizzato, in quanto l’edificio è ancora da ultimare ed attualmente al grezzo, sicchè non è possibile stabilire che vi sia stato una modifica di destinazione d’uso.

2) violazione di legge per mancanza di motivazione o motivazione apparente in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie, non essendo stato specificato quali ulteriori indagini tecniche dovrebbero essere compiute.

Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato perchè l’ordinanza impugnata ha fornito adeguata motivazione sull’esistenza del fumus del reato ipotizzato, osservando che l’aumento dell’altezza (destinato a permanere anche dopo il completamento dei lavori), la creazione di lucernai e la predisposizione per la installazione degli impianti nei sottotetti apparivano univocamente prodromici a una destinazione ad uso abitativo, di modo che i sottotetti come concretamente realizzati apparivano in totale difformità dal progetto approvato, poichè avevano comportato una modificazione della destinazione d’uso degli ambienti e un conseguente non previsto aumento volumetrico e della superficie abitativa. Il tribunale del riesame ha anche adeguatamente osservato che il mutamento di destinazione d’uso materiale si era già realizzato con l’esecuzione dei relativi lavori edili ed in particolare con l’apertura di lucernai non previsti e la predisposizione per l’installazione nei sottotetti di servizi idrici, elettrici, sanitari, nonchè con la presenza sulle colonne per gli scarichi dei bagni che arrivano al tetto di braghe con tappo del tutto ingiustificata in locali tecnici, e con la presenza di adduzioni di tipo termico idraulico.

E’ infondato anche il secondo motivo perchè il tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione anche sul permanere delle esigenze probatorie, costituite dalla necessità di mantenere immutato lo stato dei luoghi fino al termine delle operazioni della consulenza tecnica disposta dal PM, in modo da consentire un preciso accertamento della conformità degli interventi eseguiti al titolo autorizzativo ed agli strumenti urbanistici vigenti. Il tribunale del riesame ha del resto opportunamente precisato che il permanere del vincolo si giustificava solo in vista dell’ultimo essenziale accertamento che il CTP avrebbe dovuto compiere sulla predisposizione dei collegamenti funzionali diretti fra i sottotetti e gli appartamenti sottostanti, accertamento che appariva esperibile in tempi brevi. E’ poi evidente che qualora in questi tempi brevi l’accertamento non fosse stato compiuto, verrebbero meno le esigenze probatorie e la legittimità del sequestro probatorio potendo legittimarsi solo un eventuale sequestro preventivo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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