Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Che M.I. è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a fini estradizionali con ordinanza n. 58/2006 della Corte di appello di Venezia;
che la Compagnia dei Carabinieri di S. Bonifacio ha comunicato che il predetto in data 26 marzo 2008 non è stato trovato nella sua abitazione ove era ristretto, ed è stato poi notato, alle ore 17,26, rincasare tenendo per mano il figlioletto di circa due anni; essendo stato peraltro notato anche in altre occasioni da vicini di casa allontanarsi dall’abitazione;
che la medesima Compagnia ha notiziato, per l’eventuale configurabilità del reato di cui all’art. 385 c.p. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona e nel contempo, in relazione alla procedura di estradizione, la Corte di appello di Venezia, ai fini di una eventuale "revoca" degli arresti domiciliari;
che il Presidente della Corte di appello di Venezia, in data 8 aprile 2008, ha trasmesso gli atti a questa Corte, rilevando che non risultava ancora depositata la sentenza relativa al ricorso per cassazione proposto dall’estradando avverso la sentenza della medesima Corte di appello in data 10 aprile 2007.
.Ritenuto che questa Corte, con sentenza in data 31 marzo 2 008, ha dichiarato inammissibile il ricorso del M. avverso la predetta sentenza della Corte di appello che si è pronunciata in senso favorevole alla estradizione;
che peraltro gli atti non sono stati ancora trasmessi alla Corte territoriale, sicchè questa Corte è competente a provvedere all’adozione dei provvedimenti previsti in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, a norma degli artt. 276 e 718 c.p.p.;
che dalla segnalazione della Compagnia dei Carabinieri di S. Bonifacio risulta che il M. ha contravvenuto al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, ove era sottoposto agli arresti domiciliari;
che in forza dell’art. 276 c.p.p., comma 1 ter, si impone in tale ipotesi la revoca della misura domiciliare e la sua sostituzione con la misura della custodia cautelare in carcere.
P.Q.M.
Visti all’art. 276 c.p.p., comma 1 ter e art. 718 c.p.p., dispone nei confronti di M.I. la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, alla Cancelleria per la comunicazione alla Procura generale di questa Corte per l’esecuzione del presente provvedimento.
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