Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 07-07-2011, n. 26736 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 3/8/2010, rigettava la istanza di dissequestro dell’immobile realizzato da P.F., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).

11 Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con ordinanza del 19/11/2010, ha revocato la misura cautelare, disponendo la restituzione dell’immobile all’avente diritto, sul rilievo della emissione da parte del responsabile dell’assetto del territorio del Comune di Montespertoli della ordinanza n. 238/09, con la quale è stata revocata la sospensione dei lavori previsti nel permesso di costruire 517/07 ed è stata disposta la rimessione in pristino delle opere realizzate in difformità a tale titolo abilitativo, valutando, nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa, che, nel caso di specie, in sede di autotutela, non dovesse disporsi l’annullamento del predetto permesso a costruire, seppur illegittimo.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, con i seguenti motivi:

– il Tribunale omette di considerare totalmente la circostanza che l’opera realizzata è abusiva non solo perchè eseguita sulla base di un permesso di costruire illegittimo, ma anche perchè eseguita in totale difformità dallo stesso illegittimo titolo abilitativo, n. 517/07.

E’ evidente, come osservato nel provvedimento genetico, applicativo della misura cautelare reale, che sussistono nella specie sia il fumus del reato ipotizzato, sia il periculum in mora.

Peraltro, si osserva in ricorso che il P. risulta imputato per il reato di cui all’art. 44, lett. b), citato decreto, unitamente al direttore dei lavori, al titolare dell’impresa esecutrice dei lavori, nonchè al C.M., ovvero al soggetto che, in qualità di dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Montespertoli ebbe a rilasciare il permesso di costruire, sulla scorta del parere favorevole espresso da G.A., il quale ha emesso l’ordinanza n. 238, richiamata nel provvedimento impugnato;

– errata applicazione della legge penale, in particolare riguardo ai presupposti che giustificano il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In via preliminare la Corte osserva, in ordine alla ammissibilità della impugnazione, che la stessa. anche se prevalentemente formulata nel senso della denuncia di vizi di motivazione, contiene censure afferenti puntuali violazioni di legge, che possono essere esaminate in sede di legittimità. Come rilevato dalla pubblica accusa, nella ordinanza che ha disposto il dissequestro dell’immobile abusivo non viene affatto messa in discussione la esistenza del fumus commissi delicti, sotto il profilo oggettivo, risultando inequivocabilmente riconosciuta la illegittimità del permesso di costruire, che era stato rilasciato in favore dell’indagato.

A sostegno della restituzione dell’immobile il decidente afferma che non sussiste, allo stato, alcun motivo che giustifichi il permanere del sequestro preventivo sotto il profilo delle esigenze cautelari, pervenendo a tale conclusione col considerare che l’avvenuto esercizio di un potere amministrativo discrezionale della P.A., nel caso di specie attuatosi mediante l’ordinanza n. 238 dell’1/12/09, in relazione alla quale non appaiono sussistere profili di illegittimità, che ne possano giustificare la disapplicazione da parte del giudice ordinario, ed atteso, altresì, che non emerge dagli atti alcun elemento, neppure indiziario, che faccia emergere profili collusivi tra l’odierno appellante e il funzionario che ebbe ad emettere il permesso a costruire illegittimo.

Orbene, è evidente la erroneità in punto di diritto di siffatta affermazione, stante la piena autonomia della autorità giudiziaria in materia di provvedimenti cautelari, la cui emanazione è obbligatoria al fine di impedire che la commissione del reato si protragga o venga portata ad ulteriori conseguenze, rispetto a qualsiasi diversa valutazione della pubblica amministrazione sulla medesima questione. Va, peraltro, osservato che, con riferimento alla esclusione delle esigenze cautelari, la ordinanza è totalmente priva di motivazione, ovvero illegittimamente motivata, visto che la inesistenza di esse non viene collegata al venir meno delle funzioni di prevenzione indicate nell’art. 321 c.p.p., bensì, implicitamente, solo al rilevato venir meno dell’interesse della P.A., risultante dal provvedimento di revoca della sospensione di efficacia del permesso di costruire illegittimo.

L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, affinchè il giudice ad quem proceda a nuovo esame, tenendo conto degli enunciati principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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