Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con decreto 15 maggio 2008 la Corte d’appello di Napoli, avendo accertato la durata irragionevolmente eccessiva del giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Salerno, nel quale i signori G., M.C., M., C. e L.P. erano intervenuti in data 26 marzo 1997, e che si era concluso con sentenza depositata il 6 settembre 2005, condannò l’amministrazione al pagamento a questo titolo della somma di Euro 5.000,00 a ciascuno dei ricorrenti.
2. Per la cassazione di questo decreto, notificato in data 1 dicembre 2008, ricorrono G., M.C., M., C. e L.P., con atto notificato il 23 gennaio 2009, per due motivi.
Il Ministero della giustizia resiste con controricorso notificato il 27 febbraio 2009. 3. Con il primo motivo di ricorso si censura l’impugnata decisione per violazione di norma di legge, avendo la corte territoriale considerato come data finale del giudizio presupposto quella del deposito della sentenza invece di quella del suo passaggio in giudicato, verificatosi per vano decorso del termine annuale d’impugnazione solo nell’ottobre del 2006, e si richiama a questo proposito la giurisprudenza di questa corte, che fa decorrere il termine semestrale di decadenza dell’azione per la richiesta dell’equo indennizzo non già dal deposito ma dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo.
4. Il motivo è infondato. La giurisprudenza invocata, in tema di decadenza dall’azione, non è pertinente, non trattandosi in questo caso di sancire la decadenza della parte dal diritto a ottenere una pronuncia di merito sulla lamentata irragionevole durata del processo presupposto, ma di accertare la durata effettiva di questo. A tal fine rileva esclusivamente l’attività o l’inerzia dello Stato nel rispondere alla domanda di giustizia, e non può venire in considerazione il tempo che l’ordinamento accorda alle parti per decidere in ordine all’eventuale impugnazione della sentenza che ha definito il giudizio.
Il principio appena enunciato è stato già affermato da questa corte a proposito della valutazione dei tempi intermedi del processo, tra un grado e l’altro, nel senso che la durata del processo va determinata in relazione alla pendenza del processo davanti a un organo giurisdizionale che abbia il dovere di provvedere, non rilevando il periodo nel quale la controversia sia sottratta alla decisione del giudice, come avviene nel caso in cui la legge attribuisce alle parti uno spatium deliberandi per l’impugnazione (10 maggio 2010 n. 11307).
5. Con il secondo motivo si denuncia l’omessa condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata.
6. Il motivo è infondato. Dalle conclusioni formulate nel giudizio di merito, come riportate nello stesso ricorso, risulta confermato che gli interessi in questione non erano stati richiesti. La corte ha affermato ripetutamente, invero, che in materia di liquidazione dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo presupposto, dal carattere indennitario dell’obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, dalla data della domanda di equa riparazione semprechè, tuttavia, richiesti (Cass. 11 aprile 2005 n. 7389; 13 aprile 2006 n. 8712).
7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
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