Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 23.9.2010 la Corte di Appello di Ancona, in riforma di quella in data 23.11.2009 del Tribunale di Ascoli Piceno, esclusa la contestata continuazione, rideterminava la pena inflitta a B.P. per il delitto di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente (complessivamente 100 gr. del tipo eroina e cocaina), in anni nove di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa con la conferma della pena accessoria e della confisca del denaro e delle altre cose sequestrate.
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione, con due distinti atti, i difensori di fiducia di B.P..
L’avv. F. Franchi deduce il vizio motivazionale in relazione:
1. alla mancata concessione delle impetrate circostanze attenuanti generiche;
2. all’applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 4;
3. al diniego della concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Analoghe censure muove l’Avv. F. Ciabattoni deducendo specificamente:
1. la violazione della legge processuale in relazione all’obbligo del Giudice del gravame di decidere in ordine alle richieste dell’impugnante circa: a) l’applicazione della recidiva; b) l’eccepita eccessività della pena in relazione all’esiguità del principio attivo e alla richiesta di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
2. la violazione della legge penale in relazione all’art. 99 c.p.;
3. il vizio motivazionale in ordine all’applicazione della recidiva;
alla mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; alla mancata giustificazione del possesso di Euro 100,00;
4. la violazione di legge in relazione all’art. 192 c.p.p., inerente ai criteri di valutazione della prova, laddove era stata confermata la sentenza di 1^ grado anche nella parte in cui indicava che gli oltre 10.000,00 Euro rinvenuti nella cassetta di sicurezza e sull’imputato fossero relativi a precedenti e non precisati episodi di spaccio.
Motivi della decisione
Giova premettere che in sede di giudizio d’appello è intervenuta, come si evince dalla sentenza impugnata, la rinuncia da parte del difensore agli altri motivi d’appello diversi da quelli concernenti la pena.
I motivi di ricorso appaiono rispettosi (salvo l’ultima doglianza) di tale parziale rinuncia ma, comunque, sono tutti manifestamente infondati.
E’ stata fornita congrua benchè sintetica motivazione in ordine al diniego di concessione sia delle impetrate attenuanti generiche (con il richiamo alla gravità del fatto e ai precedenti penali) sia di quella della lieve entità D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ex comma 5 (per il dato ponderale dello stupefacente e le modalità di detenzione in vari pacchetti nascosti anche in parti condominiali dell’edificio), come anche dell’inaccoglibilità della richiesta di esclusione della recidiva contestata, attesa la gravità dei reati in precedenza commessi.
Peraltro, la valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonchè per quanto riguarda in generale la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art. 133 c.p. è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi avendo il giudice motivato con riferimento alla gravità del fatto nonchè alla personalità della prevenuta in considerazione dei gravi precedenti rilevati.
Ancora, si deve ritenere pertinente il richiamo nella sentenza impugnata alla deposizione del teste oculare (poliziotto) A. (o A.) in ordine alla cessione al L. dell’involucro risultato poi contenere i 100 grammi di stupefacente nonchè in relazione alla detenzione dei 100 Euro trovati nella residenza dell’imputata che, benchè disoccupata, non aveva reso al riguardo alcuna giustificazione.
Ma sia tale somma sia quella di oltre Euro 10.000 richiamata nel capo d’imputazione quale provento di pregresse cessioni di sostanze stupefacenti, di certo non potevano essere ritenute, nelle peculiari circostanze del rinvenimento delle stesse e della sostanza stupefacente ed attesa la ripartizione della maggior somma predetta in parte nella cassaforte ed In parte addosso alla prevenuta (cosa inspiegabile, come rilevato dalla sentenza impugnata, laddove richiama sul punto quella di primo grado) per giunta suddivisa significativamente in banconote di piccolo taglio, siano imputabili alla rappresentata riscossione della somma di oltre Euro 14.000,00 a titolo di risarcimento danni: sul punto valgono le considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado la cui motivazione, com’è noto, si fonde in un unicum inscindibile con quella d’appello non sottacendosi la circostanza che, essendo stata la somma predetta specificamente richiamata già nel capo d’imputazione, tale giustificazione, evidentemente, fu oggetto di elaborazione in una fase successiva e non certo nell’immediatezza dei fatti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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