Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Gip presso il Tribunale di Locri, con decreto del 14/6/2010, disponeva il sequestro preventivo del complesso aziendale e dei locali della società Ferro & Acciai Femia s.r.l. con sede in (OMISSIS), dei mezzi di trasporto della predetta società, di quelli della ditta individuale F.F., nonchè di una serie di mezzi di altre società, ritenendo sussistere il fumus del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti, di una serie di reati di trasporto illecito di rifiuti D.L. n. 172 del 2008, ex art. 6, comma 1, lett. d), n. 2 convertito in L. n. 210 del 2008, nonchè del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260.
Il Tribunale di Reggio Calabria, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame avanzata nell’interesse di F.F., con ordinanza del 16/7/2010, ha confermato il decreto impugnato.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, con i seguenti motivi:
– insussistenza del fumus commissi delicti rilevata la inapplicabilità del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, alla Regione Calabria, visto che la disciplina in detta disposizione dettata vede destinatami la Regione Campania, anche, perchè la emergenza calabrese è stata proclamata solo per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Quanto osservato fa cadere la astratta configurabilità della prima fattispecie delittuosa invocata a fondamento del provvedimento di sequestro.
– non può astrattamente configurarsi la sussistenza della ipotesi delittuosa di cui all’art. 416 c.p. in quanto l’associazione deve avere come scopo la commissione di più delitti, conseguentemente non intergra il reato de quo l’associarsi al fine di commettere un singolo delitto o una pluralità di contravvenzioni.
Sicchè non parrebbe possibile ravvisare il reato ex art. 416 c.p. nel caso in cui il sodalizio criminoso tra tre o più persone sia finalizzato alla commissione del solo reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, poichè quest’ultimo, pur assumendo una struttura complessa, integra un’unica fattispecie, in cui le più operazioni abusive assumono la natura di illeciti contravvenzionali.
– insussistenza del periculum in mora per difetto di rapporto di strumentala tra la ipotizzata attività illecita e i beni sui quali si pretende di apporre il vincolo cautelare, visto che nel sito di (OMISSIS) non si svolgeva alcuna attività illecita.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione, adottata a sostegno del mantenimento della misura cautelare reale, si palesa del tutto logica e corretta.
Il Tribunale rileva che dalle risultanze investigative, compendiate nelle informative in atti, redatte dai militari del Corpo Forestale dello Stato, emergono elementi evidenzianti un rilevante quadro indiziario a carico del F. e degli altri indagati, in relazione ad una attività di traffico illecito di rifiuti speciali, in particolare, di veicoli fuori uso e rifiuti ferrosi, facente capo alla Ferro & Acciai Femia s.r.l..
Le indagini hanno permesso di acquisire elementi confermati l’attività illecita de qua. in particolare:
che presso la Ferro & Acciai Femia s.r.l. veniva svolta una illecita attività diretta ufficialmente al recupero di una ingente quantità di rifiuti, quali rottami ferrosi, ma in realtà finalizzata allo smaltimento illecito di rifiuti, in quanto presso detta società non veniva posta in essere alcuna operazione finalizzata al recupero del rifiuto: che presso la medesima società venivano effettuati, in via continuativa, conferimenti di autoveicoli fuori uso e di materiale ferroso da soggetti sprovvisti di autorizzazione per la raccolta e il trasporto dei rifiuti; che presso la sede della ditta de qua veniva svolta attività abusiva di autodemolizione di veicoli fuori uso in difetto di autorizzazione del Commissario per l’Emergenza Ambientale di Catanzaro, attività che il F.F. è abilitato a svolgere, nella qualità di titolare della omonima impresa individuale, esclusivamente presso la sede operativa di tale ditta, sita in (OMISSIS).
Di poi, la Ferro & Acciai Femia, ufficialmente titolare di una autorizzazione in forma semplificata per attività di recupero rifiuti, senza sottoporre tali rifiuti a trattamento, procedeva alla mera raccolta dei rifiuti conferiti e al successivo invio ad ulteriori soggetti, tra cui lo stabilimento di Siderpotenza delle Ferriere Bord s.p.a.. legittimati ad acquisire solo materie prime secondarie e non rifiuti ferrosi, sostituendo il FIR con il documento di trasporto, cioè con il DDT. al fine di fare apparire i rifiuti ceduti materie prime secondarie.
Infine, è emerso che presso il piazzale della predetta società si effettuava illegalmente la attività di demolizione di veicoli fuori uso, con la produzione di certificati di rottamazione, emessi in modo tale da fare apparire che la stessa veniva svolta presso il sito operativo della ditta individuale di F.F. di (OMISSIS), ove tale attività è effettivamente autorizzata.
Gli elementi di fatto, al momento accertati dalla p.g. consentono, pertanto, di ritenere integrato il fumus dei reati ipotizzati.
La L. n. 210 del 2008, art. 6 configura i fatti previsti dal citato art. 256 quali delitti, ricollegando agli stessi fatti sanzioni più severe, nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ex lege n. 225 del 1992 (quale è quello in cui si colloca la condotta oggetto di contestazione, per effetto del D.M. 18 dicembre 2009, che ha prorogato per tutto il 2010, lo stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Calabria, già dichiarato per il precedente 2009 dal D.M. 18 dicembre 2008); per il citato disposto normativo non assume rilievo la natura dei rifiuti, ma la qualifica di essi, pericolosi o non pericolosi, per la individuazione della sanzione applicabile.
Quanto, in particolare alla eccepita insussistenza del fumus del reato di cui all’art. 416 c.p., a giusta ragione, il Tribunale evidenzia come le indagini abbiano permesso di constatare la esistenza di una complessa ed articolata organizzazione, con protagonisti, da un lato, un gruppo di soggetti impegnati nella attività di illecito smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, dall’altro, diversi soggetti che si occupano della raccolta degli stessi rifiuti, ponendo in essere una serie di condotte criminose tendente all’illecito smaltimento di rifiuti a fini di profitto;
altrettanto, a giusta ragione, il decidente precisa che, al di là della configurabilità o meno della fattispecie associativa, la applicazione della misura cautelare risulta, comunque, giustificata in forza degli svariati reati fine contestati, la cui sussistenza è stata rivelata dall’esito delle indagini esperite.
Correttamente argomentata è la sussistenza del periculum in mora, in quanto il Tribunale considera che la libera disponibilità del complesso aziendale sottoposto a sequestro è in concreto suscettibile di agevolare la commissione di altri reati, consentendo la perpetrazione di ulteriori attività non autorizzate di trasporto, scarico e smaltimento di rifiuti speciali, con grave, ulteriore, compromissione del bene-interesse, tutelato dalla norma violata.
Peraltro, avendo la Ferro & Acciai Femia s.r.l. assunto un ruolo centrale nella organizzazione delle condotte illecite accertate, appare evidente la necessità di interrompere l’esercizio imprenditoriale per impedire il perpetrarsi di esse, considerato che non solo l’impresa in questione procedeva ad abusive attività di demolizione di veicoli e di smaltimento di rifiuti, raccolti e trasportati in difetto di titolo abilitativo. ma rappresentava il perno di un traffico illecito di rifiuti complesso, articolato e di vaste proporzioni, che con il sequestro si mira a reprimere.
Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata ordinanza appare palese la giustezza e la esaustività del discorso giustificativo sviluppato dal giudice di merito, che ha, in maniera assolutamente compiuta, assolto al dovere di specificare la ritenuta sussistenza dei presupposti necessari per la applicazione della misura cautelare reale, fornendo ampia giustificazione delle ragioni per le quali sia il complesso aziendale della Ferro & Acciai Femia s.r.l. con sede in (OMISSIS), che quello della ditta individuale F.F., con sede in (OMISSIS), dovessero essere sottoposte a sequestro, in quanto entrambi strumentali alla complessiva attività illecita posta in essere dal prevenuto e dagli altri coindagati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.