Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, costituito da:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Vincenzo Antonio Borea – Presidente
Fulvio Rocco – Consigliere
Riccardo Savoia – Consigliere, relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 687/96, proposto da Ditta GI.RO.VI di Rossi Silvano, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Beccarello, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia-Mestre via Rosa, 46;
contro
il Ministero del Tesoro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege,
per l’annullamento
del verbale di sequestro operato in data 13 febbraio 1996, dall’Ufficio Doganale dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera (VE);
Visto il ricorso, notificato e depositato presso la Segreteria , con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio;
visti gli atti tutti della causa;
uditi all’udienza pubblica del 15 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Savoia) l’avvocato Torchiano, in sostituzione di Beccarello, per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Cerillo, per il Ministero;
ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in rubrica specificato.
Con memoria depositata in data 9 dicembre 2008 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che nelle more del presente giudizio, il ministero del Tesoro, con provvedimenti 28.3.1996 ha ritenuto di non adottare alcun provvedimento nei confronti di Pozzi Elisabetta e Cimitani Tiziana, dipendenti della ditta Girovi, disponendo il dissequestro e la restituzione di tutti i beni oggetto del provvedimento di sequestro eseguito in data 13.2.1996, che veniva così implicitamente revocato.
Ciò premesso, il ricorso in epigrafe, trattenuto in decisione nella pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2009, dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P. Q. M
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 15 gennaio 2009.
Il Presidente l’ estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 687-96
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it