Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 27 settembre 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.S.V., per remissione in pristino, in ordine al reato sub b) ( D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1) e quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 256 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, in relazione all’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi (provenienti da demolizioni) senza autorizzazione (fatto accertato in San Gimignano, il 25 marzo 2006) aveva ridotto la pena a Euro 1.600,00 di ammenda.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il proprio difensore, chiedendone in via principale l’annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 521 c.p.p., mancata correlazione tra contestazione e sentenza di condanna, nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. L’imputato era stato rinviato a giudizio per avere abbandonato dei rifiuti da demolizioni facendoli scaricare, con tre differenti trasporti dal proprio dipendente R.L. mediante l’automezzo aziendale, mentre è stato condannato in riferimento a tutti i rifiuti rinvenuto nel luogo, quando gli stessi giudici nella parte motiva della sentenza danno atto che i rifiuti accertati non erano verosimilmente imputabili tutti al D.S..
2. Violazione di legge per errata applicazione del D.L. n. 138 del 2002, art. 14, in quanto il materiale non costituiva rifiuto secondo la normativa applicabile al tempus commissi delicti.
3. Errata o mancata applicazione dell’art. 5 c.p., nell’interpretazione data dalla Corte costituzionale. L’adozione di testi normativi, in seguito censurata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per violazione alla normativa comunitaria, che avevano fornito una diversa nozione di rifiuto, aveva creato confusione tra gli operatori, pertanto il ricorrente non riteneva, in forza di tali disposizioni, di abbandonare rifiuti ma di depositare materiale riutilizzabile.
4. Violazione della legge penale per erronea applicazione dell’art. 157 c.p. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di dichiarare estinto il reato di prescrizione sulla base del fatto che l’abbandono dei rifiuti si sarebbe verificato il 25 marzo 2006. Ma in realtà lo stesso teste R.L. ha riferito di avere effettuato lo scarico di materiali in data certamente antecedente.
Motivi della decisione
I primi tre motivi di ricorso non sono fondati. Il primo motivo reitera una censura già proposta in appello alla quale la Corte ha fornito esaustiva risposta, posto che il fatto in relazione al quale il D.S. è stato chiamato a difendersi è il medesimo di quello riconosciuto all’esito del processo: ossia l’aver disposto che i rifiuti provenienti da demolizioni edili, operanti nell’ambito della attività dallo stesso svolta, venissero abbandonati lungo l’argine del fiume Elsa, nè tale fatto può essere posto in dubbio dalla eventuale presenza, nel medesimo sito di rifiuti della stessa specie abbandonati da altri; e del resto lo stesso imputato si fece carico di rimuovere i materiali depositati.
Del pari infondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, la versione difensiva fornita dal ricorrente è smentita dal tenore del testo normativo, in quanto il materiale in questione rientrava nella classificazione di rifiuto anche alla luce della normativa vigente al momento del fatto, ciò perchè necessitava di operazioni di recupero prima del nuovo utilizzo (come affermato dallo stesso ricorrente) e tale conclusione esonera questo Collegio dall’affrontare il tema dell’asserita buona fede, od induzione in errore da parte della pubblica amministrazione, in quanto il D.S. è comunque venuto meno al dovere di informazione che grava sui privati che esercitano attività soggette a disciplina normativa, in vista della osservanza dei precetti penali.
Il quarto motivo di ricorso è, invece, fondato. Come evidenziato già nella sentenza di primo grado, a seguito di una segnalazione del WWF, il 25 marzo 2006 fu effettuato il sopralluogo che accertò l’abbandono dei cumuli di inerti, esaminando i materiali fu rinvenuto "un brandello di cartellonistica" recante l’indicazione della ditta esecutrice dei lavori D.S.V. e da tale indicazione si giunse all’individuazione dell’imputato. Questo dato, unitamente alle dichiarazioni testimoniali del dipendente R. – confermative delle circostanze temporali dello scarico dei materiali avvenuto in quel luogo – fa emerge con chiarezza la circostanza che certamente la condotta illecita di abbandono non può che essere stata posta in essere in una data anteriore al 25 marzo 2006. Risulta pertanto decorso il termine massimo di prescrizione (cinque anni) e la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
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