Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la sentenza 18 marzo 2010, il giudice del tribunale di Latina dichiarò D.V.A. colpevole del reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, con la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.
La sentenza invece non provvedeva sulla somma di denaro di Euro 1.210,00 che pure era stata sequestrata.
Il difensore proponeva due istanze con le quali – oltre ad altre domande – si chiedeva che il giudice provvedesse sulla somma sequestrata. Su questa richiesta però il giudice non provvide. Nel frattempo, depositata la motivazione, il difensore proponeva appello.
Quindi, il difensore presento di nuovo istanza per l’emendatio della omissione di un provvedimento sulla somma sequestrata.
Questa volta il giudice rispose col provvedimento oggi impugnato, emesso de plano l’8.6.2010, con il quale, rilevato che il D. V. in udienza aveva dichiarato che parte del denaro era provento di spaccio, e considerato che, in mancanza di prova contraria, tutta la somma doveva considerarsi provento di spaccio, ordinò la confisca della somma stessa.
Il D.V. propone ricorso per cassazione deducendo nullità assoluta ed insanabile del provvedimento sia perchè reso de plano senza la fissazione della udienza in camera di consiglio, sia perchè reso dopo il promovimento della impugnazione.
Il ricorso è fondato perchè effettivamente il provvedimento di correzione di errore materiale impugnato è abnorme, sia perchè emesso de plano senza previa convocazione della parti in camera di consiglio, sia perchè la sentenza in questione non era ancora passata in giudicato, perchè contro la stessa era stato proposto appello.
L’art. 130 cod. proc. pen., infatti, dispone innanzitutto che sull’istanza di correzione di errore materiale il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’art. 127 cod. proc. pen.. Nella specie ciò non è avvenuto con conseguente nullità radicale del provvedimento emesso de plano. E difatti, "L’adozione de plano, ovvero senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen." (Sez. 3, 3.12.2008, n. 1460, Sanna, m. 242270).
Inoltre, l’art. 130 cod. proc. pen. dispone che se il provvedimento "è impugnato, e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione". Nella specie, invece il giudice ha provveduto dopo il deposito dell’appello, dal che deriva una ulteriore nullità assoluta ed insanabile del provvedimento. E difatti, "La correzione di errori materiali, nel caso che il provvedimento interessato sia oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile, non può essere disposta dal giudice che abbia deliberato il provvedimento stesso, spettando la relativa competenza al giudice del gravame. L’ordinanza eventualmente assunta in violazione di tale regola, che attiene alla competenza funzionale del giudice, è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo" (Sez. 6, 15.11.2004, n. 47456, Bouabid, m. 230759; conf. Sez. 2, 29.5.2009, n. 24551, Dubois, m. 244245).
Il provvedimento impugnato, affetto da nullità assoluta, deve dunque essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
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