…con sostanze d’uso personale», limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo
2008 relativo ai materiali e gli oggetti di plastica riciclata
destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento
CE n. 2023/2006;
Visto il regolamento CE n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio
2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299
recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita’
21 marzo 1973;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113,
recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita’
21 marzo 1973 limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato
riciclato;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012, n. 139,
recante integrazioni al citato decreto del Ministro della sanita’ 21
marzo 1973 inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato;
Vista la pubblicazione dei primi pareri dell’Autorita’ europea per
la sicurezza alimentare sulla sicurezza dei processi di riciclo e la
richiesta di una impresa volta a consentire l’impiego di
polietilentereftalato riciclato nella produzione di contenitori
destinati al contatto con alimenti;
Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte Costituzionale ha
sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a
divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non
soggiacciono;
Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto
ministeriale 21 marzo 1973 in attesa dell’adozione delle Decisioni
comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche
riciclate;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita’ espresso
nella seduta del 16 gennaio 2013;
Esperita la procedura di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una
procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 marzo 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 11 aprile 2013;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Nel decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 e
successive modifiche, l’articolo 13-ter e’ sostituito dal seguente:
«Art.13-ter
1. In deroga a quanto stabilito all’articolo 13 e’ consentita la
produzione di bottiglie e vaschette per alimenti in
polietilentereftalato a condizione che:
a) la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie
di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al
contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente
decreto e dalla normativa comunitaria vigente;
b) i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti
impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di
riciclo in grado di garantire la conformita’ dell’oggetto finito
all’articolo 3 del regolamento CE n. 1935/2004;
c) lo specifico processo di riciclo che fornisce il
polietilentereftalato riciclato sia inserito nel "Registro delle
domande valide per l’autorizzazione del processo di riciclo"
sottoposte all’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare ai sensi
dell’articolo 13 del regolamento CE n. 282/2008.
2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50%
di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a
contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a
temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo.
3. Le vaschette per alimenti di cui al comma 1 possono essere
impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione
prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza
riempimento a caldo, ma non devono essere utilizzate in forno
convenzionale o in forno a microonde.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
alle bottiglie e vaschette per alimenti legalmente fabbricate e/o
commercializzate in uno Stato membro dell’Unione Europea o in Turchia
ovvero legalmente fabbricate in uno degli Stati firmatari
dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente
dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE).
5. I produttori di bottiglie e vaschette per alimenti che
impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare
all’Autorita’ sanitaria territorialmente competente l’impiego di
polietilentereftalato riciclato, indicando il numero di Registro di
cui al comma 1, lettera c)».
Art. 2
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano fino alla
data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall’articolo
13, comma 6, del regolamento CE n. 282/2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 settembre 2013
Il Ministro: Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 14, foglio n. 270
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.