T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 1267

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stato riconosciuto al figlio minore degli odierni ricorrenti, disabile in condizioni di gravità e necessità di assistenza continua, un numero di ore di sostegno inferiori al necessario per la frequenza scolastica.

La parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, assumendo che la vigente normativa prevederebbe un numero di ore di sostegno, tenendo conto della gravità delle condizioni di salute dell’interessato.

Alla pubblica udienza odierna, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Al riguardo il Collegio rileva che, la Corte Costituzionale con sentenza 26 febbraio 2010 n. 80 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, l. 24 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui, rispettivamente, veniva fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed era esclusa la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga.

Pertanto è stato affermato il principio, secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento all’assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la l. n. 449 del 27.12.1997, all’art. 40, assicura comunque l’integrazione scolastica "degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’art. 21 commi 8 e 9, l. 15 marzo 1997 n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docentialunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi", consentendosi così di garantire in ogni caso all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare.

La giurisprudenza amministrativa si è reiteratamente pronunciata in senso favorevole in relazione alla dedotta questione per altri analoghi ricorsi (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 6 aprile 2011, n. 1955, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 20 aprile 2010, n. 2054).

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese di giudizio sono poste a carico dell’amministrazione scolastica e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidate nella complessiva somma di 1.200 Euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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