Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 133/2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente, relatore

Italo Franco Consigliere

Marco Morgantini Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2590/2008 proposto dalla S.N.C. DEL MONTE GRANDE di Francesco Papafava e F.lli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivone ed Agostino Cacciavillani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di Rovolon in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Segantini e Giampietro Geremia, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale 27.10.2008 n. 6482 di applicazione sanzione pecuniaria per ritardato pagamento del costo di costruzione.

Visto il ricorso, notificato il 10.12.2008 e depositato presso la Segreteria il 19.12.2008, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovolon, depositato il 19.1.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Presidente Giuseppe Di Nunzio – l’avv. A.Cacciavillani per la parte ricorrente e l’avv. Geremia per il Comune intimato;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

FATTO e DIRITTO

Il ricorso, avente ad oggetto un’ingiunzione di riscossione, appartiene alla cognizione del Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 3 R.D. n. 639/1910 (v. T.A.R. Toscana, II^, 13.7.2007 n. 1266).

Si osserva peraltro – incidentalmente – come l’ingiunzione ex R.D. cit. sia esperibile dagli enti locali per la riscossione delle entrate anche attualmente in quanto l’art. 36 D.L. n. 248/07 (convertito in legge 28.2.2008 n. 31) ha reintrodotto tale forma di riscossione, che era stata abrogata dall’art. 1, c. 225°, lett. b) legge 24.12.2007 n. 244.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

La ricorrente può riassumerlo davanti al Giudice Ordinario entro sei mesi dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.

Il ricorso può essere riassunto nei modi di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2009.

Il Presidente Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 2590/2008

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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