Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 25.6.2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città che condannava P.M. per il reato di guida in stato di ebbrezza, per aver circolato in data (OMISSIS) alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico pari, nelle due rilevazioni, a 2,45 g/l.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato. Con un primo motivo deduce l’intervenuta prescrizione del reato essendo il termine di prescrizione, da individuarsi in 4 anni e mezzo in base all’art. 157 c.p. prima della novella intervenuta con la cd. Legge ex Cirielli, decorso alla data del 12 ottobre 2009 e cioè prima della sentenza di appello. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) laddove la Corte ha ritenuto accertato il tasso alcol emico di 2,45 g/l sulla base di un accertamento che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere ritenuto inutilizzabile dal momento che sugli scontrini rilasciati dall’apparecchio era apposto un nome ( P.G.) diverso da quello dell’imputato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Osserva in primo luogo il Collegio che il termine di prescrizione del reato non era affatto decorso alla data della pronuncia della sentenza di appello dal momento che al periodo di 4 anni e mezzo, correttamente individuato secondo l’art. 157 del codice penale nel testo precedente alla L. 15 dicembre 2005, n. 251, andavano aggiunti 11 mesi e 12 giorni, corrispondenti al periodo durante il quale il termine di prescrizione è stato sospeso per provvedimento del Presidente della Corte di appello adottato all’udienza del 13 luglio 2009, ai sensi della L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 3 ter. La prescrizione non si è dunque verificata il 12.10.2009, come eccepito dal ricorrente, ma il 24.9.2010, dovendosi tenere conto dell’intera durata del rinvio disposto dal presidente del collegio al fine di dare la precedenza a quei reati, ritenuti meritevoli di trattazione prioritaria rispetto a quelli, come quello di cui al presente procedimento, per i quali era possibile la concessione dell’indulto, secondo la espressa previsione al riguardo contenuta nel predetto art. 2 ter, comma 2 (Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio).
2. La prescrizione si è pertanto verificata in epoca successiva alla sentenza di appello. Di essa non può però tenersi conto dal momento che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Il primo, per la ragione sopra detta. Il secondo in quanto la questione posta era stata già sollevata davanti alla Corte di appello e in tale sede ha trovato puntuale spiegazione, avendo la Corte puntualizzato che la discrepanza relativa al nome indicato nell’alcoltest era "evidentemente riferibile ad errore materiale, vista la corrispondenza tra la data di nascita ((OMISSIS)) indicata nei tagliandi e quella del P.M. e la corrispondenza dei tagliandi indicati nel processo verbale redatto dai verbalizzanti e sottoscritto dal P.". 3.Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di 1.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.