T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-07-2011, n. 6239 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data 20 ottobre 2010 con il quale è stata disposta la sua esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti di Vigile del Fuoco, per essergli stato riscontrato "deficit dell’acutezza visiva naturale";

Considerato che il ricorrente contesta tale esclusione deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 1489/2011 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del Codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione formata da tre medici militari,

Considerando che con nota del 1 aprile 2011 il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ha inviato il verbale della suddetta verificazione da cui si rileva che, vista la documentazione raccolta, che in particolare dimostra attualmente una capacità visiva non corretta pari a OD 08/10 – OS 09/10, per cui si ritiene che l’acutezza visiva del ricorrente sia compatibile con l’idoneità richiesta dal bando di concorso di cui è causa;

Considerando che le risultanze della disposta visita medica di verificazione sono positive per il ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità si appalesano fondate, e quindi il ricorso va accolto, mentre le spese, ivi comprese quelle del compenso spettante all’ente verificatore, vanno poste a carico della parte soccombente;

Ritenuto, infine, che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore, il Collegio delega il proprio Presidente, il quale disporrà ai sensi dell’art. 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza specificatamente documentata, del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) con esclusione del compenso spettante all’organismo verificatore che sarà liquidato in separata sede.

Incarica la Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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