Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 07-07-2011, n. 26673 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 18/6/2010 il GIP del Tribunale di Ravenna rigettava l’istanza di revoca del sequestro dell’auto BMW 320 tg. (OMISSIS) intestata a P.V. arrestata unitamente al fidanzato M.E. per traffico di droga.

Con ordinanza del 13/7/2010, il Tribunale del riesame di Ravenna, in sede di appello cautelare, confermava l’ordinanza.

Osservava il tribunale che:

– l’auto era stata acquistata formalmente dalla P. per il prezzo di 8.400, pagato in parte con la permuta di altra auto e per l’altra parte del prezzo, con il versamento in contanti di 4.400=;

– le trattative per l’acquisto erano state condotte dal fidanzato convivente M.; mentre le trattative per l’assicurazione erano state svolte da entrambi;

– i due indagati non svolgevano alcuna attività lavorativa e non risultavano attestazioni di percezione di redditi.

Riteneva il Tribunale che su tali basi, corretta era stata l’adozione della misura cautelare, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagata, lamentando il difetto di motivazione laddove il tribunale non aveva tenuto conto che l’auto non aveva avuto alcun legame con la attività delittuosa svolta e che insussistente era il "periculum" in quanto attualmente gli indagati erano in stato di detenzione.

Motivi della decisione

3. Va premesso che il sequestro per cui si procede è stato disposto non per la ritenuta strumentalità del bene alla realizzazione dei reati, bensì ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, finalizzato alla confisca.

Tale disposizione prevede che nei casi di condanna per taluni gravi reati, tra cui il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Ciò premesso, questa Corte, con consolidato orientamento, ha statuito che "La confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, dall’art. 12 sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356 ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19516 del 01/04/2010 Cc. (dep. 24/05/2010), Barilari, Rv. 247205). Orbene, con motivazione esente da vizi logici, quanto al "fumus", il giudice di merito ha evidenziato come a carico degli imputati si proceda per il delitto di cui all’art. 73 e per il quale si trovano in stato di custodia cautelare.

Quanto al "periculum" ha evidenziato come l’assenza di redditi leciti dichiarati dai due imputati rendesse ingiustificato il possesso di un’autovettura di grossa cilindrata e rilevante valore, quale quella sequestrata.

La coerenza e logicità della motivazione rende quindi insindacabile in questa sede di legittimità il provvedimento impugnato.

La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso ne impone la declaratoria di inammissibilità. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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