Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 07-07-2011, n. 26643 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14/7/2003 il Tribunale di Ascoli Piceno, sez. dist. di San Benedetto del Tronto, assolveva P.A. dal delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, TU (capo A) cessione di una dose di eroina a M.W.; nonchè per la detenzione di gr. 2,248 di eroina (capo B: acc. in (OMISSIS)).

Osservava il Tribunale che nell’immediatezza dei fatti il M. aveva dichiarato che la dose di eroina rinvenuta nella sua auto era stata acquistata dal P.. Sentito in dibattimento ai sensi dell’art. 210 c.p.p., si era avvalso della facoltà di non rispondere. Pertanto in assenza di prova sulla cessione della droga, l’imputato doveva essere assolto.

Con sentenza del l/3/2010 la Corte di Appello di Ancona, riformando la pronuncia di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole limitatamente al capo A) e, ritenuto il fatto di lieve entità, lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 2.600= di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, laddove la corte di merito aveva affermato che il P. era tossicodipendente, per poi però non ritenere che la droga la detenesse per uso personale e non l’avesse egli ceduta; che era stata ritenuta come effettuata una cessione, in assenza di dichiarazione in tal senso dell’acquirente;

non aveva valutato che la fuga era stata determinata dal fatto che i Carabinieri erano in borghese; che l’affermazione dell’indigenza economica del P. era apodittica ed i precedenti penali non potevano costituire indizio di responsabilità.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato ed, inoltre, basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, va pertanto dichiarato inammissibile.

Ha rilevato la Corte territoriale, richiamando anche le circostanze riportate nella sentenza di primo grado, che la responsabilità del P. emergeva dalle seguenti circostanze:

– i Carabinieri il giorno dei fatti avevano osservato un’auto con a bordo tre persone;

– ad un tratto era da essa discesa il P. (così successivamente identificato) e la sua compagna;

– intervenuti per un controllo, sull’auto, condotta da M. W. veniva rinvenuta sotto il sedile anteriore una dose di eroina; questi, nell’immediatezza dei fatti, dichiarava di averla acquistata dal P. (dichiarazione poi ritrattata in dibattimento);

– intanto P. e la compagna si erano dati alla fuga, verso il molo, gettando in mare un pacchetto che, una volta recuperato risultava contenere oltre 2 grammi di eroina, divisa in involucri;

– dalla C.T. tossicologica espletata emergeva la compatibilità della droga recuperata con quella trovata sull’auto.

Desumeva la Corte da tali circostanze ed in particolare dalla complessiva condotta tenuta dall’imputato (fuga e occultamento della residua sostanza, analoga a quella rinvenuta nell’auto del M.), che era stato egli a cedere la dose di eroina rinvenuta sull’auto di quest’ultimo ed, una volta scoperto, aveva cercato di dileguarsi.

Peraltro, tale ricostruzione dei fatti era avallata dai precedenti penali specifici dell’imputato.

Su tali punti, le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000- in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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