Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il signor L.B. ha impugnato (con contestuale, e fruttuosa, richiesta di tutela cautelare) il provvedimento – comunicatogli il 20.5.2010 – con cui lo si è escluso dal concorso indetto per l’immissione di 3392 unità nel ruolo dei "volontari di truppa in servizio permanente" nell’Esercito. (G.U., IV s.s., n.69 dell’8.9.2009).
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 28.6.2011 il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.
Al riguardo; premesso che la contestata esclusione è stata disposta sul presupposto che l’interessato non sarebbe stato in possesso del requisito previsto dall’art.1, comma 1, dell’apposito bando, si osserva
che in base a tale norma, il concorso "de quo" era riservato ai soggetti che – essendo stati per tre anni nell’Esercito quali "volontari in ferma breve" – si trovavano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso (fissato all’8.9.2009), nella posizione di congedo da non più di un biennio;
che (come risulta, indubitabilmente, "per tabulas"), dal 3.11.99 al 6.10.2008, il Bianco (senza soluzione di continuità) ha servito – come volontario in ferma breve – prima nell’Esercito e poi nei Carabinieri.
che la tesi della resistente (secondo cui il Bianco sarebbe stato congedato dall’Esercito il 6.10.2004: data nella quale egli si è invece limitato a transitare, quale vincitore di concorso "riservato", nell’Arma dei Carabinieri) non trova, quindi, alcun riscontro negli atti di causa. (Che, al contrario, comprovano che il Bianco – dopo esser stato, nell’Esercito, come volontario in ferma breve per circa 5 anni – ha lasciato la divisa soltanto il 6.10.2008).
E dunque; atteso che la formulazione della norma di cui trattasi non consente assolutamente di sostenere che la richiesta "posizione di congedo" debba intendersi riferita ai soli congedati dall’Esercito, il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;
condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.