Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 07-07-2011, n. 26698 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 5 maggio 2010 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 14 dicembre 2009, con la quale C.G., imputato del delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, era stato dichiarato colpevole del detto reato e, concessa la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 e la diminuente per il rito, era stato condannato alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa.

La Corte disattendeva le doglianze mosse sia con riguardo alla entità della pena, giudicata adeguata seppure di poco superiore al minimo edittale, sia con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, cui ostavano i reiterati precedenti penali dell’imputato.

Ricorre contro la detta sentenza l’imputato deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e contraddittorietà della sentenza per avere la Corte, per un verso, omesso di considerare l’ottimo contegno processuale dell’imputato (reo confesso anche con riferimento alle finalità di spaccio perseguite con la detenzione) e, per altro verso, omesso di tenere conto del precario stato di salute dell’imputato nonostante la specifica prospettazione della difesa di tali dati nei motivi di appello.

Lamenta poi contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione per avere il giudice territoriale, da un lato, escluso la recidiva e, dall’altro, ritenuto adeguata la pena inflitta richiamando i precedenti penali dell’imputato.

Il ricorso è infondato.

Con motivazione stringata, quanto efficace, la Corte territoriale ha inteso sottolineare, in modo incensurabile sotto il profilo logico, la particolare mitezza della pena nonostante una oggettiva gravità del fatto (desunta dal possesso di un numero di dosi definito dallo stesso primo giudice "apprezzabile" ancorchè "modesto"), concretizzatasi sia attraverso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 sia soprattutto, attraverso l’esclusione dal giudizio di comparazione della recidiva specifica infraquinquennale, peraltro correttamente contestata, in quanto non ritenuta incidente sul trattamento sanzionatolo riferito al fatto oggetto del processo.

Nel valutare la congruità della pena, poi, la Corte non si è sottratta all’onere motivazionale rispetto alle doglianze difensive incentrate su una situazione di salute particolarmente precaria, avendo tenuto conto di "ogni positivamente valutabile peculiarita" (così, testualmente, la sentenza impugnata) ovviamente riferita anche all’aspetto sanitario prospettato nei motivi di appello e certamente non trascurato dalla Corte.

La quale, con giudizio insindacabile in questa sede, in quanto immune da vizi logici evidenti, ha dato rilievo ad alcuni elementi comunque negativi (entità non trascurabile della sostanza; modalità della detenzione; finalità della condotta; precedenti penali eterogenei) idonei sia a delimitare la pena base oltre il livello minimo edittale, sia a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza che possa ravvisarsi alcuna contraddizione con il riconoscimento della attenuante speciale legata alla ridotta offensività della condotta.

Segue al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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