T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-07-2011, n. 6216 U. S. L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, la signora M.A. ha impugnato il provvedimento col quale se ne è disposta – a decorrere dall’1.4.88 – la cessazione dal servizio (di infermiere professionale) da lei svolto, presso la USL RM/12, dal gennaio del 1986.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 28.6.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree (volte – tra l’altro – ad ottenere la declaratoria, si cita testualmente, "della natura di rapporto subordinato di pubblico impiego a tempo indeterminato" delle cennate mansioni infermieristiche) risultino (alla luce della disposta istruttoria) intrinsecamente infondate.

Si è – invero potuto accertare (a seguito dell’acquisizione di tutti gli atti della procedura "de qua")

che, pochi giorni dopo aver indetto (con delibera n.1059 del 5.11.85) un avviso pubblico per l’assunzione – a tempo determinato – di 15 infermieri professionali, la USL RM/12 ha ritenuto di doversi giovare – per la copertura temporanea di questa specifica posizione – dell’opera di altri 35 soggetti: tra i quali era (appunto) ricompresa la ricorrente (che ha iniziato a svolgere le sue mansioni il 9.1.86);

che, in forza di due ulteriori delibere, la ricorrente stessa è stata trattenuta in servizio, prima, sino al 9 settembre e – poi – sino al 31 dicembre di quell’anno;

che ciò è (peraltro) avvenuto nelle more dell’espletamento del concorso pubblico indetto (con un apposita delibera: rettificata il 6.11.86) per la copertura di 67 di tali posizioni;

che, all’approssimarsi della scadenza (fissata, proprio, al 31.12.86) dei conferiti incarichi interinali, l’Amministrazione stessa (con una determinazione che, stante la necessità di assicurare la continuità nell’espletamento di un servizio connotato da tanta delicatezza, appare pienamente rispondente all’interesse pubblico) ha disposto – sino all’ultimazione della cennata procedura selettiva – il trattenimento in servizio di tutti coloro che versavano nelle condizioni della ricorrente.

Orbene; rilevato che la Armillei (la quale ha partecipato, senza successo, alla predetta procedura selettiva) non ha impugnato – a suo tempo – nessuna delle delibere di cui si è testè fatto cenno (ed è noto che l’eventuale illegittimità dell’apposizione del termine al rapporto di pubblico impiego deve, per giurisprudenza consolidata, esser fatta valere nei rituali termini di decadenza), la determinazione di cui alla nota USL n.1757/P del 14.3.88 assume – pertanto – natura di "atto dovuto": e l’impugnativa proposta nei suoi confronti (da un soggetto che non aveva più alcun titolo per continuare a svolgere le mansioni di cui è causa) va, altrettanto conseguentemente, respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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