Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1065/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere, relatore

Marina Perrelli Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1613/1997, proposto da Cristiano Vescovi e Maria Martello, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Pangrazio ed Enrico Gaz, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

il Comune di Roana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Piercarlo Mantovani, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

e nei confronti

Teresa Martini, non costituita in giudizio;

per l’annullamento del provvedimento sindacale 4.4.1997 n. 9/97 di chiusura stalla.

Visto il ricorso notificato l’8 maggio 1997 e depositato in segreteria il 21 maggio 1997, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roana;

vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 12 febbraio 2009 – relatore il consigliere Elvio Antonelli – i procuratori delle parti presenti, come da verbale;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

I ricorrenti premettono in fatto che sull’Altopiano di Asiago, in Comune di Roana, da tempo conducono la loro azienda agricola quali coltivatori diretti.

Rilevano che la stalla non è la tradizionale stalla di famiglia –dove è allocato il numero maggiore dei capi- ma una stalla adiacente acquistata qualche anno fa e nella quale trovano attualmente ricovero 7 animali.

Dopo decenni di presenza ininterrotta di questo allevamento, il 15 ottobre 1996 alcuni vicini, inoltravano al Comune un esposto diretto a segnalare lo stato di pericolosità igienico-sanitaria dell’insediamento.

In seguito a tale esposto venne dato l’avvio ad una attività istruttoria, che si è conclusa con l’emanazione dell’ordinanza gravata.

Avverso quest’ultima vengono dedotti:

1. violazione dell’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/34), degli artt. 5, comma 2, e 14, lett. G n. 1, della vigente Normativa tecnica d’attuazione del P.R.G. nonchè dell’art. 31/2 del Regolamento comunale d’igiene. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per violazione del legittimo affidamento.

Secondo l’Amministrazione, la stalla in questione costituirebbe, erroneamente, un nuovo insediamento attivato nell’inosservanza della normativa di materia.

Il Sindaco ha classificato l’attività de qua nei termini predetti, sulla base del fatto che l’elenco approvato con D.M. 5 settembre 1994 definisce insalubri di prima classe gli allevamenti di animali e le stalle di sosta per il bestiame.

Ma, al di là dell’assenza di indagini sulla pericolosità igienica della stalla, l’errore in cui è incorso il Comune sta nella qualificazione dell’attività come nuova.

L’ordinanza recepisce acriticamente le false allegazioni contenute negli esposti iniziali, ove si narra di una stalla dismessa da decenni e solo recentemente recuperata ad uso ricovero di animali: circostanza che non solo è stata negata da plurime testimonianze, ma viene smentita da quanto inviato al Comune dal Settore veterinario dell’U.L.S.S. (nota del 14.3.97), il quale ha trasmesso una documentazione sanitaria attestante sin dall’autunno 1979 la presenza di un considerevole numero di bovini nella stalla contestata.

Il ricorrente non ha fatto altro che continuare l’attività in precedenza svolta dall’omonimo Vescovi Cristiano, dapprima ottenendo la concessione in uso del locale, e poi, una volta accumulato il risparmio necessario, rilevandone la proprietà.

Ove, l’art. 31/2 del Regolamento d’igiene si volesse intendere come divieto assoluto di qualsivoglia esercizio, in paese, dell’attività in parola, ne sarebbe evidente l’illegittimità per contrasto con la normativa statale.

2. Violazione (art. 38 L. n. 142/90; art. 3 L.R. n. 78/80. Eccesso di potere per falsità del presupposto.

Il sindaco può adottare provvedimenti inibitori in materia di igiene e di sanità pubblica solo se si tratti di rimuovere situazioni di tale gravità da minacciare l’incolumità dei cittadini.

Nell’ordinanza non vi è però nessuna traccia del riscontro di pericoli, allarmi, emergenze ma vi è solo un richiamo generico ed astratto alla normativa giudicata rilevante.

3. Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà dell’istruttoria compiuta. Violazione di legge in relazione all’art. 3 L. 241/90. Illogicità manifesta.

I dati contrastanti raccolti non hanno indotto l’Amministrazione ad un migliore approfondimento della fattispecie.

L’ordinanza si regge sull’assunto che la stalla ospiti un’attività nuova, ripresa dopo decenni di sospensione dell’attività precedente, non degnando di menzione le molteplici acquisizioni che comprovano il contrario.

4. Sviamento.

Si è fatto ricorso agli speciali poteri interdittivi previsti dalla normativa igienico sanitaria per risolvere ex parte pubblica una controversia tra privati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roana contestando nel merito la fondatezza del ricorso. All’udienza del 12 marzo 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il presupposto posto a giustificazione del provvedimento impugnato consiste nel fatto che i ricorrenti avrebbero attivato un nuovo insediamento adibito a stalla.

Sulla base di tale presupposto è stata fatta applicazione della normativa disciplinante i nuovi insediamenti.

È pertanto dalla verifica sull’esistenza (o meno) di tale presupposto che deve procedere l’analisi e ciò perché qualora tale presupposto fosse falso anche la normativa invocata risulterebbe essere stata applicata erroneamente mentre se tale presupposto fosse rispondente alla realtà effettuale gran parte delle censure dedotte diverrebbero irrilevanti.

Ebbene dalla documentazione in atti il Collegio ha tratto il convincimento che tale presupposto deve ritenersi (nella specie) sussistente.

Ed invero risultano in atti ben 15 dichiarazioni sostitutive di atto notorio di persone residenti nei pressi della stalla in questione le quali concordemente affermano che

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