DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 259 Recepimento delle Raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia degli amministratori delle societa’ quotate.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 30 del 7-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2009, e, in particolare,
l’articolo 24;
Viste le raccomandazioni 2004/913/CE della Commissione, del 14
dicembre 2004, e 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009,
in materia di remunerazione degli amministratori di societa’ quotate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla parte IV, titolo III, capo II,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Dopo l’articolo 123-bis del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e’ inserito il seguente:
«Art. 123-ter (Relazione sulla remunerazione). – 1. Almeno ventuno
giorni prima della data dell’assemblea prevista dall’articolo 2364,
secondo comma, o dell’assemblea prevista dall’articolo 2364-bis,
secondo comma, del codice civile, le societa’ con azioni quotate
mettono a disposizione del pubblico una relazione sulla
remunerazione, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e
con le altre modalita’ stabilite dalla CONSOB con regolamento.
2. La relazione sulla remunerazione e’ articolata nelle due sezioni
previste ai commi 3 e 4 ed e’ approvata dal consiglio di
amministrazione. Nelle societa’ che adottano il sistema dualistico la
relazione e’ approvata dal consiglio di sorveglianza, su proposta,
limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del
consiglio di gestione.
3. La prima sezione della relazione sulla remunerazione illustra:
a) la politica della societa’ in materia di remunerazione dei
componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e
dei dirigenti con responsabilita’ strategiche con riferimento almeno
all’esercizio successivo;
b) le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale
politica.
4. La seconda sezione, nominativamente per i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in
forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai
sensi del comma 8, per i dirigenti con responsabilita’ strategiche:
a) fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci
che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in
caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di
lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della societa’ in
materia di remunerazione approvata nell’esercizio precedente;
b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell’esercizio
di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla societa’
e da societa’ controllate o collegate, segnalando le eventuali
componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attivita’
svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed
evidenziando, altresi’, i compensi da corrispondere in uno o piu’
esercizi successivi a fronte dell’attivita’ svolta nell’esercizio di
riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le
componenti non oggettivamente quantificabili nell’esercizio di
riferimento.
5. Alla relazione sono allegati i piani di compensi previsti
dall’articolo 114-bis ovvero e’ indicata nella relazione la sezione
del sito Internet della societa’ dove tali documenti sono reperibili.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e
2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e
dall’articolo 114-bis, l’assemblea convocata ai sensi dell’articolo
2364, secondo comma, ovvero dell’articolo 2364-bis, secondo comma,
del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla
sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3. La
deliberazione non e’ vincolante. L’esito del voto e’ posto a
disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 125-quater, comma 2.
7. La CONSOB con regolamento, adottato sentite Banca d’Italia e
ISVAP per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e
tenuto conto della normativa comunitaria di settore, indica le
informazioni da includere nella sezione della relazione sulla
remunerazione prevista dal comma 3, comprese le informazioni volte ad
evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il
perseguimento degli interessi a lungo termine della societa’ e con la
politica di gestione del rischio, secondo quanto previsto dal
paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della
raccomandazione 2009/385/CE.
8. La CONSOB, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7,
indica altresi’ le informazioni da includere nella sezione della
relazione sulla remunerazione prevista dal comma 4. La CONSOB puo’:
a) individuare i dirigenti con responsabilita’ strategiche per i
quali le informazioni sono fornite in forma nominativa;
b) differenziare il livello di dettaglio delle informazioni in
funzione della dimensione della societa’.».

Art. 2

Termini di presentazione
della relazione sulle remunerazioni

1. La relazione sulla remunerazione prevista dall’articolo 123-ter
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto
dall’articolo 1, e’ presentata all’assemblea prevista dall’articolo
2364, secondo comma, o dall’articolo 2364-bis, secondo comma, del
codice civile, convocata nell’esercizio successivo a quello nel corso
del quale entra in vigore il regolamento previsto dai commi 7 e 8
dello stesso articolo 123-ter.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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