Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-06-2011) 08-07-2011, n. 26814 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da R.G., D.M.A. e D.S.M. avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Napoli in data 21-02-2008 che li aveva dichiarati colpevoli di concorso in falsità ideologica in atto pubblico, di calunnia ed arresto illegale relativo a tal S.A., accusato di resistenza e lesioni aggravate a pp.uu. e di rifiuto di esibire documenti di riconoscimento e, unificati detti reati in continuazione, aveva condannato ciascuno dei predetti imputati alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione temporanea dai pp.uu., pena interamente condonata, con risarcimento danni e spese in favore della costituita parte civile, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 25-5-2010, in riforma della decisione di 1^ grado, assolveva gli anzidetti imputati dai reati loro ascritti perchè il fatto non sussiste ex art. 530 cpv. c.p.p..

Avverso detta sentenza S.A., nella qualità di parte civile ed ai soli effetti della responsabilità civile in punto di risarcimento danni morali e materiali, ha proposto ricorso per cassazione ed a mezzo del proprio difensore ha dedotto a motivi del gravame:

Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione sulla corretta ricostruzione dei fatti e relativa,asserita insufficienza di prave circa la respondabilità degli imputati e per travisamento ed obliterazione di prove destinate a smentire la motivazione censurata e segnatamente riferibili alle testimonianze accusatorie di tali V. e J. per l’accusa e dei testi Sc., L. B. e F. per la difesa.

Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ed invero, contrariamente alle pur analitiche controdeduzioni difensive poste a supporto del ricorso in esame e, in ogni caso, non immuni da ripetuti richiami censori in punto di mero fatto, l’impugnata sentenza ha fatto buon governo dei criteri permeanti la valutazione logico-giuridica delle acquisizioni procesuali, segnatamente riferibile alle prova specifica delle testimonianze assunte.

Si è, infatti, ritenuto da parte delle Corte territoriale partenopea che "dagli atti processuali come enucleabili nella stessa sentenza in esame, emergono due ricostruzioni del fatto tra loro incompatibili, che hanno indotto il giudice impugnato a propendere per la versione accusatoria, agganciandosi a valutazioni logiche e risolvendo in termini di probabilità il pactum dolens dell’intera azione, ossia quello della causazione delle lesioni al vigile urbano R. G." (cfr.fol.7 sentenza impugnata).

Dopo aver, motivatamente svolto argomentate valutazioni in punto di valenza sostanziale di portata probatorie della prova specifica acquisitala impugnata sentenza, in piena osservanza dei criteri di cui all’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, ha rappresentato i motivi della ragionevole "alternatività" possibile nella ricostruzione dei fatti, con il conseguente – altrettanto ragionevole – dubbio sulla effettiva sussistenza della condotta illecita in contestazione, legittimante la formula assolutoria ex art. 530 cpv. c.p.p. nel confronti degli imputati.

Risulta, infatti che, contrariamente alle 1 doglianze del ricorrente, la sentenza impugnata, in coerente applicazione dei criteri permeanti la cennata normativa sulla corretta valutazione della prova, ha motivatamente e logicamente proceduto ad un attento esame delle testimonianze d’accusa (cfr. segnatamente V. e J., cfr. foll. 4-5-6) e di quelle della difesa (segnatamente Sc., L.B. e F., cfr. foll. 6-7-8-9), pervenendo alla conclusione decisoria in questa sede contestata dal ricorrente.

E’ chiaro che, a fronte di ciò non è dato a questa Corte di legittimità rilevare apprezzabili vizi legittimanti la censura proposta dal ricorrente se non in mera forma di inammissibile "alternativita" tra le contrapposte versioni dei fatti, in difetto di una determinante e risolvente circostanza probatoria che, al di là di mere congetturali opinioni, valga a rappresentare il necessario "superamento" logico-giuridico a tale "alternatività nella imprescindibile", doverosa chiave di lettura che è imposta dall’inequivoco principio di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, in tema di valutazione della prova.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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