Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, decidendo sulla richiesta di effettuare colloquio con il figlio, avanzata da V.V., detenuto sia in espiazione pena sia in forza di misura cautelare, così provvedeva: "5^ non si autorizza". 2. Ricorre V.V. personalmente e chiede l’annullamento del provvedimento denunziando: che il provvedimento, pur incidendo sulla privazione di libertà ed avendo perciò natura giurisdizionale, era del tutto immotivato; che non v’era in realtà alcun motivo che giustificasse il diniego di un colloquio visivo con il figlio, che il ricorrente non vedeva da anni.
Motivi della decisione
1. Il Procuratore generale sostiene l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che il provvedimento del Giudice della cognizione in materia di colloqui del detenuto in custodia cautelare non è impugnabile e non costituendo provvedimento sulla libertà neppure può ritenersi ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c., Cost. e art. 568 c.p.p., comma 2.
Richiama a conforto sez. 1, n. 24107 del 26/05/2009, Aguì, e conformi n. 2222 del 7.4.2000, Bresciani e n. 1651 del 21.4.1993, Cammelli: tutte motivate sul presupposto, altresì, che il provvedimento che nega il colloquio "non ha natura giurisdizionale ma amministrativa poichè non incide sulla libertà personale ma attiene alle modalità esecutive della custodia e al trattamento del detenuto". Sempre in materia di permessi di colloquio ai detenuti in custodia cautelare si esprimeva nello stesso senso, tra molte non massimale, anche Sez. 6, n. 1820 del 26/04/1994, Masia.
2. In realtà, però, di codeste sentenze l’ultima (Sez. 1, Aguì) riguardava un’ipotesi affatto particolare, di provvedimento del Pubblico ministero, ritenuto perciò di per sè non impugnabile.
Mentre le altre pronunzie richiamate sono precedenti a Sez. U, sent. n. 25079 del 26/02/2003, Gianni, che, adeguandosi alle pronunzie della Corte costituzionale, riconosce, seppure occupandosi dei detenuti e internati in espiazione pena, che i provvedimenti in materia di colloqui visivi e telefonici incidono su diritti soggettivi e sono oggetto di tutela giurisdizionale (nello stesso senso già Sez. 1, sent. n. 22573 del 15/05/2002, Valenti, e ivi citate).
3. Occorre dunque discostarsi dall’orientamento evocato dal Procuratore generale, perchè esso non considera che i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e dalle Sezioni unite in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti e internati hanno sostanza che non può non essere riferita, con gli ovvi necessari adattamenti, anche all’ipotesi in cui la detenzione trae titolo non da una condanna definitiva ma da una misura cautelare, e a maggior ragione quando – come nel caso in esame – la restrizione in carcere dipende sia da una titolo definitivo sia da un titolo cautelare.
4. Il nocciolo dei principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di provvedimenti che si rivolgono ai detenuti, sta nella differenza tracciata tra provvedimenti giurisdizionali e provvedimenti amministrativi a seconda che essi cadano, o meno, su diritti (si vedano in particolare le sentenze n. 216 e 351 del 1996, n. 212 del 1997).
In alcune ipotesi le determinazioni che il magistrato è chiamato ad adottare non fuoriescono verosimilmente dall’ambito amministrativo;
altre volte esse coinvolgono invece la concreta tutela di un diritto, civile o di libertà, della persona ristretta, che solo in quella sede può essere fatto valere: in questa seconda ipotesi al relativo procedimento può e deve riconoscersi natura di "giudizio", e alla decisione carattere giurisdizionale.
Se dunque il provvedimento che risponde ad una richiesta o a un reclamo del detenuto, rivolti all’organo giudiziario specificamente preposto a regolare l’esercizio di diritti riconosciuti anche in ambito penitenziario, assume veste e carattere giurisdizionale per effetto dell’oggetto del reclamo e del contenuto della domanda, non v’è ragione alcuna per negare tale carattere giurisdizionale ai provvedimenti, cadenti sui medesimi oggetti e contenuti, presi dai giudici della cognizione anzichè dalla magistratura di sorveglianza.
5. Ora, come rileva S.U., Gianni, "nella specifica materia dei colloqui ci si trova in presenza sicuramente di diritti soggettivi, parte integrante del trattamento"; e "alla conclusione di un’indiscriminata protezione nella materia dei colloqui è agevole pervenire anche considerando che l’immanente collegamento con l’esecuzione penale e con il regime della pericolosità intramuraria, intesa anche quale limite alla fruizione di strumenti di trattamento, lasciano difficilmente intravedere l’esistenza di un paradigma di provvedimento che sia espressione di discrezionalità amministrativa".
D’altro canto è principio di civiltà che a colui che subisce una restrizione carceraria – preventiva o definitiva – sia comunque riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare. Tra questi è certamente annoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, tanto più preziose in quanto costituiscono l’unico ambito nel quale possono trovare riconoscimento istanze fondamentali quali quelle alla, e della, famiglia: comprimibili solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria o, per i detenuti in attesa di giudizio, d’ordine processuale.
L’adozione di generalizzate restrizioni in tale ambito, comporta in ogni caso un ulteriore affievolimento nel grado di privazione della libertà personale che richiede il rispetto delle garanzie espressamente previste dall’art. 13 Cost., comma 2, (riserva di legge e riserva di giurisdizione).
6. Un rispetto non meramente formale di dette garanzie richiede quindi che sia riconosciuta la giustiziabilità, quantomeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, di quei provvedimenti che, non esprimendosi mediante "atto motivato" e non essendo in altro modo censurabili, hanno rispetto ad esse portata sostanzialmente elusiva.
In analogia a quanto osservato da Sez. U, sent. n. 24 del 03/12/1996, Lombardi, anche con riguardo ai provvedimenti del giudice della cognizione che inibiscono al detenuto di tenere colloqui e che, in quanto non strettamente delimitati nel tempo nè direttamente finalizzati ad una contingente attività da compiere, possono risolversi in un generalizzato inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, deve dunque trovare applicazione il principio che provvedimenti di tal fatta vanno ricompresi nella categoria di quelli sulla libertà personale, avverso cui è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge.
7. Tanto posto, il diniego impugnato (in tutto: "5^ non si autorizza") è del tutto mancante di motivazione. Nè le ragioni del diniego possono desumersi, per relationem, dall’interlocuzione del Pubblico ministero, che dice soltanto: ""con parere negativo".
Il difetto costituisce, per la sua radicalità, violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, oltre che – per quanto detto – dell’art. 13 Cost., comma 2, e comporta l’annullamento del provvedimento, con rinvio, per nuovo esame, al giudice del merito.
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva espressa ai sensi dell’art. 615 c.p.p. il 15 aprile 2011, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.
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