Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
M.R., giudicato del per il delitto di cui all’art. 646 c.p. ("perchè si appropriava di un lettore DVD Samsung di proprietà di B.A., titolare dell’esercizio commerciale Donald Duck in (OMISSIS), del quale aveva il possesso per contratto in data 17.1.2003. In (OMISSIS)"), personalmente ricorre per Cassazione avverso la decisione 15.3.2010 con la quale la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la decisione 22.4.2005 del Tribunale di Camerino condannandolo alla pena di gg. 15 di reclusione e Euro 200,00 di multa nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 300,00.
Il ricorrente richiede l’annullamento della sentenza impugnata, deducendo:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perchè la Corte territoriale non ha accolto la denunciata violazione dell’art. 158 c.p.p., comma 2, con conseguente nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio ex art. 179 c.p.p..
Sul punto l’imputato espone che, nel corso del giudizio di primo grado, il decreto di citazione a giudizio gli stato notificato presso la residenza della madre e non già in osservanza dell’art. 158 c.p.p., comma 2, svolgendo all’epoca il servizio militare.
La Corte territoriale, investita della questione, ha rilevato la regolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio avanti il Tribunale, siccome effettuata in (OMISSIS), presso G.M.R. (madre dell’imputato), essendo quello il domicilio eletto dal ricorrente in data 7.4.2004 con dichiarazione resa alla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione domiciliare.
La doglianza è manifestamente infondata, essendo pienamente corretta la decisione del giudice dell’impugnazione, avendo l’imputato "dichiarato" al momento della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria, il domicilio per le successive notificazioni, ed essendo stata colà effettuata quella del decreto di citazione avanti il Tribunale.
2) con un secondo motivo l’imputato deduce l’intervenuta decadenza della parte civile non avendo quest’ultima formulato le proprie conclusioni definitive e non avendo presenziato al giudizio di appello.
La doglianza è infondata, perchè: "La mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell’immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa; la disposizione di cui all’art. 82 c.p.p., art. 29 c.p.p., comma 2, vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo". Cass. pen., sez. 2^, 20.5.2008 in Ced Cass., rv. 240616; Cass. Sez. 6^, 11.3.2009 in Ced Cass. rv.
242931. 3) con un terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di carenza di motivazione in ordine alla denunciata mancanza di prova circa il dolo di appropriazione indebita.
In particolare, il ricorrente censura l’affermazione con la quale la Corte d’appello dimostra di avere desunto la prova dell’atto di interversione del titolo del possesso (nucleo dell’elemento oggettivo del delitto di appropriazione indebita) dalla mancata restituzione del videoregistratore noleggiato, da parte dell’imputato successivamente al ricevimento della richiesta formulata dal legale del negoziante, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La doglianza è fondata e va accolta.
Dalla motivazione della decisione impugnata e da quella di primo grado emerge che l’imputato in data 17.1.2003 ha noleggiato presso il centro commerciale DONALD DUCK di B.A. un video- registratore, prorogando, con il consenso del titolare del negozio, il contratto per ulteriori periodi fino al 24.6.2003.
Successivamente alla suddetta data, fra le parti non sarebbero state formalizzate ulteriori proroghe, pur avendo il M. trattenuto il video-registrato fino all’aprile del 2004.
Dalla motivazione della decisione qui impugnata, si desume che decorsi circa nove mesi, la parte offesa avrebbe richiesto, tramite il proprio legale, a mezzo lettera raccomandata al M. la restituzione del video-registratore e il pagamento delle somme maturate per la locazione. La difesa dell’imputato con i motivi di gravame ha rilevato la mancanza della prova che tale missiva fosse pervenuta all’imputato.
La Corte territoriale ha ritenuto il fatto della ricezione della suddetta missiva provata attraverso la condotta processuale della difesa del prevenuto, che non avrebbe neppure posto della specifiche domande sul punto nel corso del giudizio.
La circostanza in sè è rilevante riguardando il punto essenziale sul quale si fonda il giudizio di responsabilità dell’imputato.
Peraltro la risposta fornita dalla Corte dall’obbiezione difensiva non appare adeguata, siccome carente e manifestamente illogica. La rilevanza della prova, attinente inoltre alla dimostrazione di uno degli elementi costitutivi del reato, doveva essere oggetto di più attenta valutazione e la prova dell’elemento costitutivo del delitto contestato all’imputato, non può essere desunta dalla diligenza processuale del difensore dell’ imputato che, nel caso, tra l’altro, risulta essere stato assistito da un legale nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, in sostituzione del difensore di ufficio, assente proprio il giorno del dibattimento.
Pertanto la motivazione della Corte Anconetana è carente, perchè non risulta accertato, in termini oggettivi, che la raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dall’avvocato della parte offesa, sia stata effettivamente consegnata alla residenza dell’imputato.
Il ricorso va quindi accolto e la decisione deve essere annullata, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia.
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