Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 08-07-2011, n. 26765 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 26 maggio 2010 il GUP presso il Tribunale di Padova, applicava su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena anni quattro e mese uno di reclusione ed Euro 19.000,00 di multa nei confronti di D.L.M. in relazione al reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis allo stesso contestato. Con la medesima sentenza il GUP disponeva anche la confisca di quanto in sequestro e la distruzione dello stupefacente.

Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo violazione di legge ( art. 129 c.p.p.) ed omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità.

Deduce ancora violazione della legge penale sub art. 240 c.p. in relazione alla disposta confisca di alcuni oggetti (telefono cellulare, forbici e coutter) non suscettibili di confisca obbligatoria, denunciando difetto assoluto di motivazione sul punto.

Il ricorso è inammissibile con riguardo al primo motivo per manifesta infondatezza avendo il GUP – nell’escludere la sussistenza di specifiche cause di non punibilità – richiamato specifici elementi che dimostravano il coinvolgimento in termini penalmente rilevanti dell’imputato per entrambi gli episodi contestatigli sia facendo riferimento alla flagranza del reato di illecita detenzione dello stupefacente con riguardo al capo A), sia alle dichiarazioni di soggetti acquirenti della sostanza stupefacente da potere dell’imputato, con riferimento alla condotta espressamente enunciata al capo B).

Peraltro va ricordato che – in tema di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. l’obbligo di motivazione in riferimento alle eventuali cause che giustificano il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. viene soddisfatto senza necessità di ricorrere a motivazioni articolate, bastando far sintetico richiamo a tutti quegli elementi ritenuti preclusivi alla applicabilità dell’art. 129 c.p.p..

Va, invece ritenuto fondato il secondo motivo in quanto in tema di sentenza di patteggiamento la disposizione prevista dall’art. 445 c.p.p. consente al giudice di procedere alla confisca solo laddove sia prevista la sua obbligatorietà: il che è certamente da escludere, in assenza di specifica motivazione per quegli oggetti per i quali l’obbligatorietà della confisca non ricorra, come è accaduto nel caso di specie relativamente alle forbici, al coutter ed al telefono cellulare.

Sul punto si impone allora l’annullamento con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova – limitatamente alla confisca del telefoni cellulare, delle forbici e del coutter – per nuovo esame; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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