Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Marina Perrelli Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 244/06, proposto da Erikigwe Cristopher Nnolika, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Ferrero e Zeno Baldo, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;
CONTRO
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria per legge, in Venezia, p.zza San Marco n. 63 ;
PER L’ANNULLAMENTO
del decreto CAT. A.12/2005/Imm. 1285, emesso dal Questore di Venezia l’8 settembre 2005, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visto il ricorso, notificato il 12 gennaio 2006 e depositato presso la Segreteria il 2 febbraio 2006, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 12 febbraio 2009 – relatore il Referendario Marina Perrelli – i procuratori delle parti presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
A. Il ricorrente, cittadino nigeriano regolarmente presente in Italia dal 20 agosto 2008 in forza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione ex lege n. 222/2002, presentava il 18 novembre 2004 alla Questura di Padova istanza di rinnovo del detto titolo.
B. Il 10 novembre 2005 Cristopher Nnolika Erikigwe riceveva la notifica del decreto con il quale veniva rigettata l’istanza de qua in considerazione delle condanne emesse dal Tribunale di Padova nei suoi confronti rispettivamente il 2 ottobre 2003 a mesi 6 di reclusione e 600,00 euro di multa, il 2 gennaio 2004 a mesi quattro di reclusione e 600,00 euro di multa, il 7 ottobre 2004 ad un anno e due mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa, il 7 ottobre 2004 a quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, tutte per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché del deferimento all’Autorità giudiziaria in data 26 luglio 2005 per lesioni personali. La Questura procedente negava, quindi, il rinnovo del titolo di soggiorno in considerazione sia dell’esistenza di condanne ostative ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D. L.gs. n. 286/1998 e successive modifiche, sia del giudizio di pericolosità sociale formulato sulla scorta dei precedenti penali dai quali viene desunta l’abitualità a delinquere e la provenienza illecita dei mezzi di sostentamento.
C. Con un unico ed articolato motivo il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato sotto diversi profili per violazione di legge, nonché per eccesso di potere per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, l’amministrazione procedente non ha valutato la sussistenza di motivi di carattere umanitario per rilasciare il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, né ha operato una verifica in concreto circa la ricorrenza dei presupposti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, trattandosi di straniero munito di titolo di soggiorno rilasciato a seguito di regolarizzazione, né, infine, ha tenuto conto della lieve entità dei quantitativi di sostanza stupefacente trovati in possesso del medesimo e del fatto che due delle quattro condanne emesse nei di lui confronti sono frutto di patteggiamento.
D. Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in considerazione dell’esistenza di condanne ostative ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998.
E. All’udienza del 12 febbraio 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
2. Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, oggetto di impugnazione, si fonda, da un lato, sull’esistenza di quattro condanne ostative, ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 e, dall’altro, su un giudizio di pericolosità sociale espresso dall’amministrazione procedente in considerazione della pluralità di condanne per reati inerenti gli stupefacenti dalle quali si desume la tendenza del ricorrente a delinquere e la provenienza di parte dei suoi mezzi di sussistenza da attività illecite.
3. Le censure articolate dal ricorrente, che possono essere trattate congiuntamente, sono infondate e vanno disattese per le seguenti ragioni.
4. Nella fattispecie in esame trovano applicazione l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b) della legge n. 189/2002, che prevede quale causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno il caso in cui lo straniero “…risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall’art. 380, 1 e 2 comma, c.p.p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti (…)” , e l’art. 5, comma 5, dello stesso decreto ai sensi del quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato…sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
4.1. Nel caso di specie, dunque, l’autorità procedente ha correttamente evidenziato, nelle premesse del decreto impugnato, che le condanne, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati inerenti le sostanze stupefacenti sono elemento assolutamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.
4.2. Può, inoltre, condivisibilmente affermarsi che in tal caso sussiste un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale, in quanto si tratta di una preclusione che non costituisce un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’avere riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto nel Paese dallo straniero.
4.3. La norma in questione non consente all’Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, n. 2866/2006).
Occorre, inoltre, evidenziare che la disposizione così come sopra interpretata non suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una norma che limiti l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che questi abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie o comunque ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico.
5. A tal riguardo giova rammentare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 148/2008 ha osservato che: “la principale norma concernente la condizione giuridica dello straniero – attualmente, extracomunitario – è quella dell’art. 10, comma secondo, Cost., la quale stabilisce che essa «è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali», rilevando quindi che: