Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR.
L’amministrazione resiste al gravame.
2. L’appello è fondato.
Il provvedimento contestato in primo grado si basa su due concorrenti argomenti:
– l’interessata non avrebbe comprovato il possesso di adeguati redditi di provenienza lecita, poiché avrebbe fornito una documentazione falsa;
– l’interessata avrebbe quale fonte di reddito i proventi dell’attività di prostituzione, come dimostrato da un atto emesso dal questore della Provincia di Lecce.
3. Nessuno dei due argomenti è sufficiente a giustificare il diniego impugnato.
Risulta dimostrato, intanto, che le asserite falsificazioni documentali sono state escluse dall’Autorità giudiziaria ordinaria, che ha disposto l’archiviazione dei relativi procedimenti penali. È evidente, infatti, l’errore di fatto in cui è incorso l’amministrazione, che ha confuso la dichiarazione del 2005 con quella del 2004.
Di contro, dalla documentazione in atti emerge che i redditi dichiarati dall’interessata sono certamente sufficienti per il proprio sostentamento.
4. In secondo luogo, l’unico episodio riguardante l’attività di prostituzione non può considerarsi, da solo, ostativo al rilascio del permesso di soggiorno,
dal momento che tale circostanza non dimostra affatto che l’interessata tragga da tale attività l’unica o prevalente forma di reddito.
5. Va aggiunto che, in relazione a tali circostanze, emerge anche la violazione dell’articolo 10bis della legge n. 241/1990: infatti, l’interessata non è stata posta in grado di fare presente, nel corso del procedimento, l’insussistenza delle cause ostative al rilascio del permesso di soggiorno.
6. Pertanto, l’appello deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Condanna l’amministrazione appellata a rimborsare alla parte ricorrente le spese dei due gradi di giudizio, liquidandole in euro tremilacinquecento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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