Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il GIP presso il Tribunale di Roma con ordinanza emessa in data 25 maggio 2010 convalidava il provvedimento del Questore di Roma con il quale era stata disposta nei riguardi di S.A. la presentazione presso la Stazione CC. di Anguillara Sabazia in occasione di incontri sportivi calcistici ufficiali e/o amichevoli della squadra di calcio della ROMA disputati in Italia ed in ambito Europeo.
Ricorre avverso l’ordinanza suddetta il nominato S.A. a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge ( art. 178 c.p.p., lett. c) per essere stato il provvedimento emesso oltre le 96 ore dalla data di notifica del provvedimento da parte del P.M. avvenuta il 7 maggio 2010 alle ore 8,35.
Assume che a causa della inosservanza del detto termine la misura impostagli è venuta meno.
Lamenta, poi, difetto di motivazione in punto di congruità e durata della misura.
Il ricorso è fondato in quanto dagli atti emerge pacificamente la prova della tardività rispetto al termine di legge perentorio ed a pena di decadenza, della ordinanza di convalida, la cui efficacia è quindi venuta meno (Cass. Sez. 3, 6.11.2008 n. 6224, Tonni, Rv.
242731).
Tale motivo è assorbente rispetto a quello afferente al vizio di motivazione in punto di congruità e durata della misura sicchè questa Corte si esime dall’affrontare la relativa questione. In conseguenza della perdita di efficacia della misura va disposto l’annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio con conseguente declaratoria di perdita di efficacia e relativa comunicazione al Questore competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Roma con comunicazione a detto Questore.
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