Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte d’Appello di Genova, con la decisione di cui in epigrafe condannava il Ministero al pagamento della somma di complessivi Euro 900,00 in favore della parte ricorrente di cui sopra, oltre agli interessi legali nei termini specificati, con compensazione delle spese del giudizio.
La pronunzia non risultando appellata, come da certificazione ex art. 324 c.p.c. versata in giudizio, è passata in giudicato e, munita di formula esecutiva, veniva ritualmente notificata all’amministrazione.
Con atto di diffida e messa in mora notificato, la parte provvedeva all’assegnazione del termine previsto per provvedere.
Nonostante tali adempimenti, l’Amministrazione della Giustizia non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta col ricorso in esame, sia nei confronti del Ministero della Giustizia e tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola.
Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Nel merito dell’azione proposta la Sezione, essendo presenti tutti i presupposti processuali necessari per l’esercizio dell’azione di ottemperanza, non può che rilevarne la fondatezza, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme riconosciute dal decreto in epigrafe specificato in favore degli istanti.
Occorre pertanto ordinare all’amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad actus", il cui compenso per l’eventuale attività sarà posta a carico dell’amministrazione condannata.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata. Esse sono liquidate in via equitativa e tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):
1. ordina al Ministero di Grazia e Giustizia di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante corresponsione a ciascuno dei rispettivi ricorrenti delle somme riconosciute nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione, entro novanta giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la segreteria;
2. nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad actus" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni;
3. condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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