Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4262 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Va opportunamente premesso che la città di Palermo è stata servita sino al 1947 da un servizio di trasporto tramviario, la cui reintroduzione mediante l’istituzione di tre nuove linee è stata progettata nel 2005.

I relativi lavori sono stati appaltati nel corso del 2006, hanno avuto inizio nel 2007 e si concluderanno prevedibilmente nel corso del 2011.

Il servizio sarà disimpegnato dall’A.M.A.T. S.p.a., avente come socio unico il Comune di Palermo e quale oggetto sociale l’esercizio del trasporto pubblico locale su gomma e su rotaia.

Il progetto prevede la costruzione di tre differenti linee per collegare le periferie al centro cittadino e, più in particolare, alle principali stazioni del passante ferroviario.

Con ricorso a tutt’oggi pendente sub R.G. 5475 del 2004 innanzi al T.A.R. per la Sicilia, Sede di Palermo, la E. P. S.p.a. ha rappresentato la circostanza di aver stipulato un contratto di locazione di durata trentennale, regolarmente registrato e trascritto, avente ad oggetto un terreno sito in Palermo, ubicato all’angolo di via Castellana con via S.Isidoro, esteso per circa 3000 mq., accatastato al foglio di mappa 47, particella 5074 del N.C.T. del Comune di Palermo e ricadente, per quanto a sua conoscenza, in zona D del vigente P.R.G.

ERG ha conseguentemente ottenuto il rilascio di una concessione edilizia, debitamente trascritta à sensi dell’art. 36 della L.R. 22 dicembre 1978 n. 71, e di tutte le altre autorizzazioni contemplate ex lege al riguardo al fine di realizzare ivi un nuovo impianto di distribuzione carburanti.

I lavori per la costruzione dell’impianto stesso sono stati conclusi nel corso del 2003, e nel febbraio del 2004 l’impianto medesimo era pertanto pronto per operare a pieno regime di esercizio unitamente alle attività commerciali annesse.

ERG riferisce di aver quindi appreso dalla lettura della deliberazione della Giunta Comunale di Palermo n. 413 del 2004, avente ad oggetto l’ "Aggiornamento al Piano di ristrutturazione e razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 241 del 1999", ed in particolare dalla scheda n. 326 e dal relativo elenco ivi annesso, che il proprio pur nuovo impianto era indicato come in "Mantenimento subordinato" e che tale classificazione era da addebitare ad una non meglio precisata "Variante urbanistica di cui al decreto del 17 settembre 2002", accompagnata dalla dizione "Deposito Tram".

ERG ha innanzitutto dedotto al riguardo l’avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241e e dell’art. 8 e ss. della L.R. Siciliana 30 aprile 1991 n. 10, violazione e falsa applicazione dei principi generali dell’ordinamento in tema di procedimenti di pianificazione urbanistica, di varianti agli strumenti urbanistici e di procedimenti espropriativi, violazione e falsa applicazione del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 e successive modifiche, violazione e falsa applicazione delle leggi regionali siciliane 27 dicembre 1978 n. 71, 10 agosto 1978 n. 35 e del 1978 e 29 aprile 1985 n. 21, eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di istruttoria, della manifesta illogicità e contraddittorietà con precedenti atti e comportamenti.

ERG ha pertanto con ciò censurato la violazione delle garanzie partecipative, rilevando in particolare di non aver ricevuto comunicazione del procedimento relativo all’approvazione della variante richiamata nell’anzidetta deliberazione giuntale n. 413 del 2004 nonostante l’Amministrazione fosse ben consapevole che sull’area interessata dai lavori sorgesse un impianto di distribuzione di carburanti.

Con un secondo ordine di motivi ERG ha pure dedotto eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di istruttoria, del travisamento dei fatti e della erroneità dei presupposti, nonché illogicità e contraddittorietà manifeste con precedenti atti e comportamenti.

A suo avviso le amministrazioni competenti avrebbero omesso di prendere in considerazione le numerose altre aree libere e disponibili, sia nelle immediate adiacenze, sia a qualche centinaio di metri dal già realizzato e operativo impianto di distribuzione carburanti.

ERG si è pure riservata di proporre al riguardo ulteriore domanda per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli atti impugnati.

1.2. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 novembre 2005 n. 245 convertito con modificazioni in L. 27 gennaio 2006 n. 21 ERG ha reputato di riproporre sub R.G. 8690 del 2007 innanzi al T.A.R. per il Lazio un ricorso recante le medesime censure sin qui descritte, unitamente all’impugnativa del medio tempore intervenuto decreto del Dirigente dell’Ufficio Autonomo Espropriazioni del Comune di Palermo recante l’occupazione d’urgenza del terreno di sua proprietà, nonché della delibere commissariali n. 7 del 14 marzo 2005 e n. 26 del 27 novembre 2006, delle quali la medesima ERG afferma di avere appreso l’esistenza soltanto in occasione della notifica del provvedimento di occupazione d’urgenza.

ERG ha pure evidenziato che le Amministrazioni procedenti hanno con ciò medio tempore apportato una modifica in aumento alle superfici da espropriare, pari a circa 301 mq. in più rispetto agli 879 originariamente previsti, privando con ciò di qualsivoglia utilità la superficie residua.

In questo modo, sono stati pertanto complessivamente impugnati innanzi al T.A.R. per il Lazio i seguenti atti:

1) la determinazione del Dirigente preposto all’Ufficio Autonomo Espropriazioni del Comune di Palermo n. 212 dd. 26 luglio 2007, con cui è stata disposta la "occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione (art. 22bis D.P.R. n. 327 del 2001 e successive modifiche) relativa alle aree interessate alla realizzazione del sistema tramviario della città di Palermo (…) Progetto definitivo", per la parte riguardante la particella 5074 (fg. 47M) del Comune di Palermo su cui è stato realizzato un impianto di distribuzione carburanti dalla E. P. S.p.a., notificato a ciascuno dei ricorrenti medesimi in data 6 agosto 2007, e degli allegati atti (recanti data 31 luglio 2007) di avviso di immissione in possesso del medesimo immobile;

2) ogni altro atto presupposto o conseguente e, in particolare, nella parte in cui si è inteso destinare a "deposito tram" il terreno in loro proprietàusufrutto ubicato in Palermo, Via Castellana;

3) la delibera commissariale n. 7 del 24 marzo 2005, adottata dal Sindaco di Palermo in qualità di Commissario di Governo delegato per l’Emergenza Traffico e Mobilità nominato à sensi dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 dd. 29 novembre 2002 e avente ad oggetto "Approvazione del progetto definitivo in variante urbanistica ed in linea amministrativa";

3) la delibera commissariale n. 26 dd. 27 novembre 2006, adottata dal Sindaco di Palermo sempre in qualità di Commissario di Governo delegato per l’Emergenza Traffico e Mobilità, avente ad oggetto "Integrazione e modifica alla Delibera commissariale n. 7 del 14 marzo 2005" – Aggiornamento piano particellare d’esproprio";

4) l’anzidetta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002 e sue successive modifiche e integrazioni;

5) il progetto definitivo in variante urbanistica, ivi compresi tutti gli atti e gli elaborati ad esso allegati, l’Elenco ditte ed il piano particellare degli espropri, ed ogni altro atto di approvazione in linea tecnicoamministrativa, compresi quelli adottati dal Responsabile unico del procedimento;

6) tutti i provvedimenti adottati nel corso delle sedute della Conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Palermo nella qualità di Commissario governativo, nonché dei pareri favorevoli, autorizzazioni, e qualsivoglia altro atto di assenso, resi dalle Amministrazioni intervenute durante ed anche successivamente alle sedute della predetta Conferenza di servizi;

7) il provvedimento di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 331 del 15 marzo 2005, con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo delle tre linee tramviarie di Palermo;

8) tutti gli altri atti e provvedimenti già impugnati avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo, ossia:

a) gli atti di indizione della Conferenza di servizi adottata dal Sindaco di Palermo in qualità di Commissario delegato di Governo per l’Emergenza Traffico e Mobilità, per l’approvazione in variante allo strumento urbanistico del progetto relativo al sistema tranviario della Città di Palermo – realizzazione delle tre linee tranviarie RoccellaCalatafimiLeonardo da Vinci;

b) i verbali di cui alla predetta Conferenza relativi alle sedute del 6 agosto 2004, 3 settembre 2004, 4 ottobre 2004, 19 novembre 2004, nonché di eventuali altre sedute, e in particolare del provvedimento di approvazione in variante allo strumento urbanistico del progetto relativo al sistema tranviario della città di Palermo;

c) i pareri favorevoli, autorizzazioni e qualsivoglia altro atto di assenso, espressi dalle Amministrazioni intervenute nelle sedute della Conferenza di Servizi di cui alla lett. a), nonché successivamente;

d) il decreto Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale per il Territorio e l’Ambiente n. 728 del 17 settembre 2002;

e) il progetto autorizzato con il predetto decreto dirigenziale n. 728 del 2002 in variante al P.R.G. vigente nel Comune di Palermo;

f) ogni altro atto presupposto e conseguente, ed in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 37 del 22 febbraio 2001, con cui è stato espresso avviso favorevole, à sensi dell’art. 7 della L.R. 65 del 1981 circa la compatibilità del progetto con l’assetto territoriale; il voto del Consiglio Regionale dell’Urbanistica (C.R.U.) della Regione Siciliana n. 694 dd. 4 luglio 2002, con il quale è stato espresso parere "che le linee tramviarie in oggetto possano essere condivise sotto il profilo urbanistico"; la nota n. 355 del 13 settembre 2002 la quale tale parere è stato fatto proprio dal servizio 3/DRU dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente; c) la nota n. 215 del 15 maggio 2002, con la quale il Servizio 3/DRU dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha espresso "parere che il progetto sia condivisibile da un punto di vista urbanistico"; ulteriormente, la predetta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002 e successive modifiche; la nota, a firma del Responsabile Unico del Procedimento presso A. S.p.a. dd. 14 marzo 2005, recante la reiezione delle osservazioni proposte dai ricorrenti in data 18 gennaio 2005.

ERG ha proposto innanzi al T.A.R. per il Lazio le seguenti censure:

a.1) Invalidità in via diretta e derivata.

a.2) Invalidità derivata di tutti i provvedimenti impugnati per effetto dell’illegittimità dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché dei consequenziali provvedimenti commissariali; violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

ERG ha in tal modo censurato l’abnormità che contraddistinguerebbe il contenuto dell’ordinanza predetta, emessa nell’ambito del "sistema" di commissariamento nella realizzazione delle opere pubbliche, rispetto agli stessi principi generali dell’ordinamento giuridico.

b.1) Violazione e falsa applicazione del Titolo II, Capi II e III, del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 e successive modifiche; violazione e falsa applicazione degli artt. 11e 16 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e ss. della L. 241 del 1990 e delle corrispondenti disposizioni contenute nella L.R. 10 del 1991; violazione e falsa applicazione dei principi generali dell’ordinamento in tema di partecipazione ai procedimenti espropriativi; eccesso di potere sotto il profilo dell’insufficienza e carenza di istruttoria della disparità di trattamento e della contraddittorietà.

In particolare, secondo la prospettazione di ERG, dalla lettura della determina di occupazione d’urgenza emergerebbe che la modifica dell’estensione della superficie assoggettata ad esproprio è avvenuta solo in epoca successiva all’approvazione del progetto definitivo: circostanza, questa, di cui ERG allega la mancanza di informazioni nei propri riguardi, a differenza di quanto asseritamente avvenuto per altri proprietari interessati dall’ "Aggiornamento del Piano particellare" disposto con la delibera commissariale n. 26 del 27 novembre 2006.

ERG ha pure evidenziato che nella maggiore superficie di 301 mq. assoggettata ad esproprio ricade gran parte del locale commerciale, con conseguente inutilizzabilità dell’area residua.

b.2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 1 lett. b) e 4 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 e successive modifiche in combinato disposto con l’art. 9 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e con le disposizioni del Titolo II, Capo III, del medesimo T.U. 327 del 2001; violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 14 – bis, della L. 241/ del 1990 e delle corrispondenti disposizioni della L.R. 10 del 1991.

ERG ha in tal modo reiterato le già proposte censure relative all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, rimarcando in particolare la mancata comunicazione delle determinazioni finali assunte a conclusione dei lavori della Conferenza di servizi, oltre che della delibera commissariale di approvazione del progetto definitivo.

b.3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 e successive modifiche; eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti e della grave insufficienza e carenza di istruttoria.

ERG ha affermato che, a seguito dei primi rilievi effettuati dai tecnici del Comune di Palermo, risulterebbe che la situazione dei luoghi, ossia l’estensione e l’esatta conformazione della particella, nonché della porzione di essa da occupare, come riportata negli elaborati planimetrici allegati ai provvedimenti oggi impugnati, non corrisponderebbe a quella reale.

ERG ha – altresì – chiesto il risarcimento dei danni discendenti dagli atti impugnati.

1.3. ERG ha susseguentemente proposto motivi aggiunti, deducendo innanzitutto l’avvenuta violazione del principio generale di tutela del legittimo affidamento del privato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l’avvenuta violazione dei principi generali in tema di efficienza e adeguatezza dell’azione amministrativa e di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, nonché eccesso di potere per sviamento.

In tal senso ERG ha riferito che, dopo la proposizione del proprio precedente ricorso innanzi al T.A.R. per la Sicilia, era stato avviato un tentativo di composizione bonaria della controversia, finalizzato al trasferimento del proprio impianto in altra area urbanisticamente idonea, e di aver pertanto sottoposto alle amministrazioni procedenti uno studio per il reperimento in tal senso di aree alternative per la realizzazione del deposito del materiale rotabile della tramvia, senza peraltro che ciò smuovesse l’Amministrazione Comunale dalla sua inerzia.

Con altro ordine di censure ERG ha pure dedotto la nullità, à sensi dell’art. 21 – septies della L. 241 del 90 dell’occupazione d’urgenza dell’area disposto con determinazione commissariale n. 212 del 26 luglio 2007, avuto riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007, con la quale sono state caducate le disposizioni relative ai criteri di determinazione delle indennità espropriative contenute nell’art. 5 – bis, commi 1 e 2 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 del 1992 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992 n. 359, nonché nell’art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

1.4. ERG ha quindi proceduto ad estendere il contraddittorio nei confronti del Consorzio stabile S.I.S. S.p.a., resosi medio tempore aggiudicatario dei lavori.

1.5. Da ultimo, ERG ha pure rappresentato che con nota del Responsabile Unico del Procedimento presso A. dd. 11 marzo 2008, è stata ad essa data comunicazione dell’avvio di un ulteriore procedimento, relativo all’espropriazione dell’intera particella 5665, asseritamente determinato da necessità di carattere tecnico emerse in sede di redazione del progetto esecutivo delle opere.

1.6. Nel giudizio di primo grado si sono costituiti il Comune di Palermo e A. S.p.a., concludendo per il rigetto del ricorso.

1.7. Con sentenza n. 9644 dd. 5 novembre 2008 la Sezione I^ del T.A.R. per il Lazio, previa ordinanza di reiezione della domanda di sospensione degli atti impugnati e previa ordinanza con la quale sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune di Palermo, della Regione Siciliana e di A. (adempiuti soltanto da quest’ultima e dalla Regione Siciliana), ha respinto il ricorso.

2.1. In esito a ciò, con l’appello in epigrafe ERG chiede ora nella presente sede di giudizio la riforma della sentenza resa in primo grado.

ERG deduce:

1) Erronea, omessa o insufficiente motivazione della sentenza appellata nel suo capo n. 2:

2) Erronea, omessa o insufficiente motivazione della sentenza appellata nei suoi capi nn. 2.1 e n. 3, prima parte;

3) Erronea, omessa o insufficiente motivazione della sentenza appellata nel suo capo n. 3, altra parte;

4) Omessa pronuncia sul primo motivo aggiunto proposto nel ricorso di primo grado.

ERG ha – altresì – insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria.

2.2. Si è costituita in appello la A. S.p.a., replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la loro reiezione.

2.3. Si è inoltre costituito il Consorzio S.I.S. S.p.a., parimenti concludendo per il rigetto dell’appello.

3. Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.

4.2. Come detto innanzi, con il primo motivo di ricorso ERG ha censurato l’erronea, omessa o insufficiente motivazione del capo 2 della sentenza appellata, segnatamente laddove sono stati respinti i motivi del ricorso di primo grado che contestavano non solo la sussistenza dei presupposti dello stato emergenziale dichiarato con l’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 2002, ma anche, e soprattutto, la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei successivi e ripetuti provvedimenti di proroga del medesimo stato di emergenza.

Tale motivo di appello va rigettato, in quanto il giudice di primo grado ha puntualmente affrontato la questione, trattandola – tra l’altro – con puntuale richiamo alle decisioni di questa stessa Sezione secondo le quali il potere di ordinanza extra ordinem, nel "sistema" della L. 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche, è legittimamente esercitato anche sussistendo da tempo la situazione di fatto per cui si provvede (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2795), con ciò superando il precedente e peraltro isolato orientamento difforme delle decisioni n 6280 del 13 novembre 2002 e n. 6809 del 13 dicembre 2005, rese dalla Sezione V.

Ad ogni buon conto, e come puntualmente evidenziato dalla difesa di A., tali decisioni della Sezione V – per contro valorizzate da ERG – hanno comunque definito casilimite ben lontani dall’attuale.

Infatti con la decisione n. 6809 del 2002 è stata censurata l’attività del Presidente della Regione Campania nella sua qualità di commissario di Governo, che in esecuzione di varie ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva di fatto esautorato la Provincia di Caserta di tutte le funzioni amministrative concernenti l’intera organizzazione relativa allo smaltimento dei rifiuti mediante l’illegittima sovrapposizione di un sistema amministrativo e di gestione, alternativo a quello ordinario, e con l’inevitabile conseguenza dell’eccessiva dilatazione del termine temporale della situazione emergenziale che si intendeva fronteggiare.

Con la decisione n. 6280 del 2002, sempre relativa alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania, i relativi provvedimenti sono stati annullati per l’estrema genericità ed indeterminatezza del contenuto del potere che era stato trasferito al Commissario di Governo per fronteggiare lo stato di emergenza, con conseguente violazione della legge attributiva allo stesso dei poteri speciali.

Il contenuto dei provvedimenti emanati per fronteggiare la grave emergenza dell’inquinamento acustico ed atmosferico dovuto al traffico veicolare di Palermo risulta – per contro – rigorosamente limitato agli adempimenti necessari per il superamento dell’emergenza, ed è quanto mai preciso e dettagliato.

Dalla stessa lettura delle premesse motivazionali dell’Ordinanza n. 3255 del 2002 consta che la disciplina dell’emergenza è stata sostanzialmente attivata dall’esigenza di assicurare l’attuazione del Piano integrato del trasporto pubblico di massa a guida vincolata approvato dal Consiglio Comunale di Palermo nella seduta del 30 maggio 2002, e il piano urbano dei parcheggi, approvato sempre dal Consiglio Comunale di Palermo nella seduta del 31 gennaio 2000: ossia di due provvedimenti di pianificazione di competenza comunale che devono ricevere una sollecita applicazione, "considerato che il livello di rischio al quale sono esposti i cittadini di Palermo durante gli spostamenti quotidiani nel territorio della città di Palermo ha raggiunto valori altissimi per l’incolumità pubblica a causa dei sempre più numerosi incidenti stradali e dei lunghi tempi di percorrenza; considerato che il degrado ambientale derivante dall’inquinamento acustico ed atmosferico determina gravi disturbi alla salute con relativo incremento dei costi sociali ai medesimi connessi; considerato che il traffico urbano complessivo è insostenibile rispetto al sistema delle infrastrutture di trasporto esistente; considerato inoltre, che nella città di Palermo deve essere accelerato l’avvio del sistema di trasporto pubblico di massa a guida vincolata, in superficie e in sotterraneo; atteso che la realizzazione di tale sistema di trasporto pubblico è indispensabile per risolvere la grave carenza infrastrutturale, considerando che non è attualmente fruibile un sistema di parcheggi anche di interscambio che consenta di offrire un servizio direttamente fruibile ai residenti ed ai titolari di esercizi commerciali e di azienda; considerato, altresì, che l’attuale precario assetto della mobilità costituisce la causa principale dell’elevato livello di inquinamento atmosferico ed acustico, nonché dell’alto tasso di incidentalità; ravvisata la necessità di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l’emergenza determinatasi nella città di Palermo anche mediante l’utilizzo degli strumenti individuati nell’ambito del sistema integrato di infrastrutture per la mobilità urbana" e "considerato", quindi, "che la situazione di pregiudizio per i cittadini è tale da richiedere l’adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l’esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza".

Nelle medesime premesse si afferma pure che è stata "acquisita l’intesa della Regione Siciliana": circostanza, questa, dirimente in quanto testimonia che lo stesso soggetto istituzionale ad autonomia speciale competente in via primaria a disciplinare l’ordinamento degli Enti locali siciliani (cfr. artt. 13 e 14 del Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 convertito in L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 2 e ripubblicato con le successive modifiche nella Gazzetta Ufficiale n. 26 dd. 1 febbraio 2001) e, quindi, naturalmente deputato a garantirne la stessa autonomia anche nei riguardi dello Stato, ha concordato nell’accertamento della situazione di emergenza e sulle conseguenti misure per superarla: dimodochè, nel caso di specie, le azioni amministrative dello Stato, della Regione e dell’Ente Locale si sono perfettamente coordinate in attuazione del principio di leale collaborazione tra le varie articolazioni istituzionali della Repubblica, più volte ribadito dalla Corte Costituzionale come essenza stessa del nostro ordinamento (cfr., ad es., la sentenza di Corte Cost. 24 luglio 2009 n. 240).

Conseguentemente, al Commissario Governativo – coincidente con la carica di Sindaco di Palermo – è, tra l’altro, attribuito il compito di "individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, diretto tra l’altro alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, anche di interscambio, e volto, altresì, ad integrare e completare strutture ed impianti già esistenti o in corso di costruzione, anche mediante il ricorso alla trattativa privata e sempreché la particolare urgenza non consenta l’espletamento dei procedimenti di gara" (cfr. art. 1, lett. d, ordinanza cit.), nel caso di specie peraltro espletati.

Le deroghe alla legislazione vigente sono, inoltre, tassativamente elencate all’art. 2 dell’ordinanza medesima, dovendosi pure rimarcare che à sensi dell’art. 7 del medesimo provvedimento "il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenzioso sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri", con la conseguenza che il regime di emergenza non deroga alla disciplina ordinaria in materia di responsabilità civile ed erariale.

Va anche opportunamente rimarcato che i provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco quale Ufficiale del Governo non devono necessariamente avere il carattere della provvisorietà, posto che il loro connotato essenziale consiste nell’idoneità della misura in relazione al rischio che si intende fronteggiare, per cui la durata del provvedimento è collegata al permanere – per l’appunto – dello stesso stato di necessità (cfr. sul punto, ad es., la decisione n. 6168 dd. 13 ottobre 2002 resa da questa stessa Sezione).

Per ciò che riguarda poi lo specifico rilievo di ERG in ordine all’asseritamente eccessiva dilatazione dei tempi di durata dello stato di emergenza, resa a suo avviso ancora più evidente dall’assoluta incertezza del termine finale, va evidenziato che proprio la circostanza – efficacemente documentata dal caso di specie – del garantistico utilizzo da parte dell’amministrazione commissariale delle procedure comunque contemplate in materia di espropriazione dal T.U. 327 del 2001 e del sistema ordinario di evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei lavori prolunga i tempi necessari per l’amministrazione medesima per la realizzazione dei propri obiettivi, e che la preoccupazione dei ricorrenti stessi circa la "continuata estromissione dell’ordinario sistema amministrativo di gestione degli Enti Locali" sarà comunque risolta mediante il "Comitato di rientro nell’ordinario" di cui all’art. 6 dell’ordinanza in esame.

4.3.1. Con il secondo motivo di appello ERG ha dedotto, con riferimento ai capi nn. 2.1 e 3, prima parte, l’erronea, omessa o insufficiente motivazione della sentenza sulle questioni proposte in ordine alla violazione delle garanzie partecipative asseritamente perpetrate, a vario titolo, dalle amministrazioni resistenti.

Tale censura si articola peraltro in tre parti, che è opportuno trattare separatamente.

4.3.2. Innanzitutto, ad avviso di ERG, poichè la Conferenza di servizi aveva assolto in pieno ai propri compiti per l’approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico, esprimendo i pareri, i visti e le autorizzazioni al cui rilascio erano preposti i soggetti che vi avevano preso parte, il Sindaco, per ciò stesso, non si sarebbe avvalso della disciplina derogatoria contenuta nell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 2002, con l’implicita conseguenza che la Conferenza di servizi medesima non si sarebbe limitata a compiti meramente istruttori, ma avrebbe esercitato poteri decisori: e da qui, pertanto, la pretesa dei ricorrenti medesimi a partecipare ai lavori della Conferenza, proprio in quanto a loro dire "strumento di emersione e comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti", e la conseguente invalidità delle sedute di tale organo collegiale in dipendenza del mancato loro invito a partecipare alle stesse.

A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, il giudice di primo grado ha affrontato nella propria sentenza anche tale specifica censura, esplicitamente ricondotta – tra l’altro – al "cuore del ricorso principale" (cfr. ivi, pag. 20), innanzitutto evidenziando che il procedimento espropriativo nella specie seguito assume una connotazione "emergenziale", anche con la possibile applicazione di una disciplina almeno potenzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria, ma con la testuale precisazione che "è solo l’approvazione del progetto da parte del Commissario ad integrare la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

In conseguenza di ciò, pertanto, la Conferenza di Servizi assume nel procedimento di cui trattasi valenza meramente istruttoria e non decisoria.

Quanto detto innanzi trova puntuale riscontro nell’art. 1, comma 4, della stessa Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 2002, come sostituito dall’art. 3 della susseguente ordinanza n. 3342 dd. 5 marzo 2004, n. 3342, dove – per l’appunto – si legge che "le procedure espropriative disposte dal Commissario delegato si svolgeranno con termini di legge ridotti della metà. Nel caso di motivata e particolare urgenza e nei casi di cui all’art. 2, comma 1, il Commissario delegato potrà avvalersi delle deroghe di cui al successivo art. 2, comma 2. La predetta approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, previa acquisizione del parere di competenza dell’Assessorato regionale del territorio ed ambiente – Dipartimento regionale e all’urbanistica, da acquisirsi anche in sede di Conferenza di Servizi. Nel caso in cui detto parere venga richiesto al di fuori della Conferenza dei Servizi, lo stesso dovrà essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorso il quale il parere stesso deve essere ritenuto come favorevolmente reso. Il Commissario delegato procede all’approvazione dei progetti di cui al presente comma anche previa convocazione di apposita conferenza dei servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi non si siano espresse, i pareri, i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. L’approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

Come ben si vede, la disciplina della Conferenza dei Servizi rimane vincolata ai principi generali contenuti nell’art. 14 e ss. della L. 241 del 1990, ma trova la propria disciplina puntuale nelle disposizioni contenute nell’Ordinanza medesima e qui innanzi riportate; e, comunque – come esattamente evidenziato dal giudice di primo grado, l’art. 14bis, comma 4, della stessa L. 241 del 1990 è stato comunque materialmente applicato al caso di specie, posto che sul progetto esaminato in Conferenza di Servizi ERG ha espresso le proprie osservazioni.

Va soggiunto che, invero l’art. 9, comma 2, della L. 18 giugno 2009 n. 69 – susseguentemente intervenuto ad integrare con il nuovo comma 2ter l’art. 14ter della L. 241 del 1990 – dispone che "alla conferenza di servizi possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività": e, pur riconoscendo che ERG, in quanto titolare della licenza di vendita di carburante, svolge attività definita di pubblico servizio à sensi dell’art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, dalla L.R. 14 marzo 1973 n. 7 e dall’art. 2 della L.R. 5 agosto 1992 n. 97, all’epoca dei fatti di causa – e, segnatamente, all’epoca dell’indizione della Conferenza di Servizi di cui trattasi – essa non aveva titolo a partecipare alla Conferenza medesima non essendo vigente a quel tempo una disposizione legislativa o regolamentare che consentisse tale partecipazione.

Sotto questo profilo, pertanto, non sussiste alcuna lesione delle garanzie partecipative che l’ordinamento a quel tempo riconosceva ad ERG.

4.3.3. Nella seconda parte del motivo di appello in esame ERG ha in buona sostanza riproposto anche nel presente grado di giudizio le censure di eccesso di potere sotto i diversi profili del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, manifesta illogicità e contraddittorietà con precedenti atti e comportamenti: vizi, questi, asseritamente a loro volta indotti dalla reputata violazione di tutte le garanzie partecipative nella conduzione dei diversi procedimenti posti in essere, a vario titolo, dalle Amministrazioni a ciò competenti.

Più esattamente, secondo ERG il giudice di primo grado avrebbe disaminato in modo non "sufficientemente approfondito (se non superficiale)" tali censure, allorquando in particolare, pur avendo incidentalmente rilevato una certa inadeguatezza della nota del 18 gennaio 2005 inviata dal Responsabile Unico del Procedimento presso A. in risposta alle osservazioni da essa formulate, non avrebbe tratto le dovute conseguenze circa la legittimità degli atti impugnati.

Inoltre, sempre secondo ERG, il giudice di primo grado avrebbe comunque errato affermando che essa in sede di osservazioni si sarebbe limitata a proporre lo spostamento del deposito tram in aree limitrofe a quella prescelta nel progetto e senza peraltro evidenziare la compatibilità della soluzione da essa proposta con il tracciato di progetto e, più in generale, con l’intero impianto progettuale.

Questa valutazione del giudice di primo grado costituirebbe per ERG un irragionevole onere posto a carico della parte privata, sostanzialmente sostitutivo dell’onere motivazionale che – per contro – incombe all’Amministrazione destinataria delle osservazioni.

Anche tali censure non sono fondate.

Innanzitutto, per quanto segnatamente attiene alla nota del Responsabile Unico del Procedimento formata a riscontro delle osservazioni fatte ivi pervenire dagli attuali appellanti, va evidenziato che il Responsabile medesimo non ha fatto solo riferimento ai "tempi stretti di esecuzione del progetto ed al conseguente possibile rischio di perdita dei finanziamenti indispensabili per la realizzazione dell’opera" – motivazione, questa, effettivamente censurata dal giudice di primo grado – ma anche a valutazioni di ordine tecnico, inerenti soprattutto a problemi di sicurezza, che rendevano assolutamente incompatibile la coesistenza del deposito tram e delle attività che normalmente in esso si svolgono con la permanenza nella stessa area, o in area limitrofa, di un impianto di carburanti delle dimensioni di quello della ERG.

Tali valutazioni, costituenti all’evidenza il fulcro del provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento, non sono state in alcun modo contraddette da ERG, la quale si è per contro limitata a richiamare i contenuti di uno studio da essa commissionato e relativo al Piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti della Città di Palermo: piano che risulta assolutamente inconferente rispetto al procedimento espropriativo per cui è causa, se non altro anche in relazione alla circostanza che esso è stato stilato prima dell’elaborazione progettuale della nuova rete tramviaria cittadina.

Più esattamente, ERG non ha in alcun modo contestato l’assunto per cui "la natura

stessa delle due infrastrutture"- ossia dell’impianto di distribuzione di carburanti ERG e la rimessa dei tram – "comporta……..l’assoluta incompatibilità in termini di sicurezza della loro coesistenza, in quanto la presenza di possibili punti di scintillio, assai prossimi ai depositi e agli erogatori dell’impianto di carburante, sarebbero sicuramente di ostacolo per il rilascio delle pur necessarie autorizzazioni di legge": e, tenuto conto poi della circostanza che le aree proposte in alternativa, sia dai proprietari, sia nello studio presentato dalla ERG, sono tutte limitrofe all’impianto di carburanti, se ne deduce che quale che sia il procedimento per il quale lo studio del tecnico della ERG era stato predisposto o nel quale era stato presentato, rimane comunque incontrovertibile la fondatezza e la logicità delle ragioni che hanno guidato l’Amministrazione nelle proprie scelte.

Né può dirsi che il giudice abbia con ciò addossato ai proprietari interessati e alla stessa ERG valutazioni di "elevatissima complessità tecnica".

E’ evidente che le valutazioni di indole tecnica testè esposte sono da sole sufficienti a supportare la legittimità del provvedimento ora in esame, posto che – come è ben noto – una giurisprudenza assolutamente consolidata e concorde anche di recente ha confermato l’assunto per cui, in caso di impugnazione giurisdizionale di atti amministrativi fondati su una pluralità di considerazioni motive, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è sufficiente che una sola resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento resti indenne e il ricorso venga dichiarato infondato (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2011 n. 104).

Ma, come ben ha denotato la difesa di A., anche le notazioni del Responsabile Unico del Procedimento relative alla tempistica di realizzazione del progetto non erano assoggettabili a censure sotto il profilo della legittimità, posto che l’osservazione del rischio della perdita dei finanziamenti legato ai tempi stretti di esecuzione del progetto non vanifica ex se l’apporto partecipativo del privato (come parrebbe di capire dalla lettura della sentenza resa in primo grado), posto che essa in realtà si risolve in un invito alla parte privata a rispettare, a sua volta, i termini e i contenuti delle disposizioni disciplinanti il contraddittorio procedimentale, evitando quindi argomentazioni non strettamente pertinenti al procedimento o inutilmente defatigatorie.

Comunque sia, e come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, il semplicistico riferimento ad aree limitrofe proposto dagli attuali appellanti in sede di contraddittorio innanzi al Responsabile Unico del Procedimento senza neppure individuare con esattezza le aree medesime e, soprattutto, senza verificare la compatibilità di tale asserita soluzione con il tracciato della linea tranviaria e, comunque, la sua coerenza con l’intero impianto progettuale, ha lasciato irrisolte da parte di ERG questioni che avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione ed approfondimenti da parte dell’Amministrazione, implicanti, inevitabilmente, non solo un’indefinita dilatazione dei tempi di redazione del progetto definitivo, ma anche la perdita dei cospicui ed indispensabili finanziamenti già stanziati, vanificando in tal modo lo stesso fine generale di por fine allo stato di emergenza.

Il Collegio, in questo modo, non vuol per certo ridurre l’area delle indispensabili garanzie di partecipazione dei soggetti comunque incisi nella loro sfera giuridica dalla realizzazione di opere pubbliche di primaria importanza per la collettività, ma rimarca come le garanzie medesime non possano essere dilatate sino al punto di vanificare l’operato dell’Amministrazione e – quindi – lo stesso indefettibile perseguimento del pubblico fine, soprattutto allorquando si devono affrontare e risolvere, con azioni amministrative intuibilmente sollecite, situazioni di emergenza di conclamata gravità, come – per l’appunto – nel caso di specie.

Né va sottaciuta la ben significativa circostanza dell’avvenuto mutamento nel complessivo corso di causa delle argomentazioni degli attuali appellanti, i quali in primo grado avevano censurato la contraddittorietà del provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento, affermando che "nel respingere le osservazioni, avrebbe pur sempre espresso un parere di condivisibilità e di accoglibilità di massima degli elementi valutativi ed istruttori in esse contenute", per poi sostituire tale assunto con una sostanzialmente nuova censura di "difetto assoluto di istruttoria".

4.3.4. Nel secondo motivo di appello è dedotto inoltre l’omesso esame delle osservazioni critiche svolte dalla ERG nella propria memoria del 30 settembre 2008, relative alla nota Prot. 82/DG dell’ 11 marzo 2003 a firma del Direttore Generale di A.

Tale documento è stato prodotto in primo grado dalla medesima A.,a seguito di ordinanza presidenziale istruttoria, e risulta inviata al Sindaco, a vari Settori del Comune di Palermo e all’Assessorato all’Industria per la Regione Siciliana.

Da essa invero si ricava la circostanza per cui già un anno e mezzo prima della convocazione della Conferenza di Servizi e due anni prima dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, tutte le Amministrazioni competenti ad esprimersi erano a conoscenza che in quella stessa area E. P. stava eseguendo lavori per l’impianto di distribuzione carburanti, il quale pertanto si poneva in contrasto con la realizzazione, in quella stessa area, di un deposito per il materiale rotabile del sistema tramviario.

ERG ha evidenziato che tale nota concludeva nel senso che la comunicazione veniva fatta allo scopo dell’assunzione, da parte di tutte le Amministrazioni in indirizzo, di ogni utile iniziativa per garantire il buon esito della gara relativa all’appalto dei lavori per la realizzazione del sistema tramviario, e rilevano quindi che – per contro – le Amministrazioni medesime avrebbero omesso qualsivoglia iniziativa per valutare o rinvenire soluzioni progettuali alternative alla collocazione in quell’area dell’opera pubblica.

Come a ragione ha evidenziato la difesa di A., la scelta amministrativa si è – per contro – nella specie consapevolmente orientata a non ricercare soluzioni progettuali alternative, ritenendo in definitiva più conveniente mantenere la collocazione del deposito dei tram nel luogo ab origine prescelto; il che ha pertanto comportato anche l’altrettanto consapevole scelta del pagamento delle indennità di esproprio dovute ai privati.

Tale soluzione è stata ragionevolmente prescelta in quanto non solo intrinsecamente più funzionale alle complessive esigenze di progetto ma anche in relazione alle necessità dei tempi di realizzazione delle opere e del conseguente accesso ai relativi finanziamenti.

In questo senso, la considerazione del giudice di primo grado sulla logicità delle scelte che l’Amministrazione ha effettuato nell’esercizio della sua ampia discrezionalità tecnica risulta del tutto esaustiva: e, se così è, è dunque destituita di ogni rilevanza la censura di ERG con cui si lamenta l’omissione di motivazione sulla nota del Direttore dell’A.M.A.T. sopra menzionata.

Inoltre, risulta altrettanto assodato che l’Amministrazione può sempre modificare le norme del P.R.G. ove interessi di estremo rilievo – quali, per l’appunto, sono l’emergenza del traffico e il contrasto al conseguente inquinamento – lo impongano (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2010 n. 2545); né va sottaciuto che la sussistenza di concessioni o autorizzazioni amministrative sull’area destinata ad espropriazione non rende di per sé quest’ultima impraticabile, posto che l’apposizione di un vincolo espropriativo nello strumento urbanistico necessita di puntuale motivazione unicamente nelle ipotesi di affidamento qualificato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune ed i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizia o di silenziorifiuto su domanda di concessione: tutte ipotesi, queste, non sussistenti nel caso di specie (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2007 n. 2999).

4.4. Col terzo motivo di appello ERG ha riproposto la questione relativa all’illegittima apprensione di terreno da parte di A., in fase di occupazione d’urgenza, di una superficie maggiore di mq. 301 rispetto a quella indicata nel piano particellare d’esproprio allegato alla delibera commissariale n. 7 del 2005, deducendo ancora una volta l’erronea, omessa o insufficiente motivazione della sentenza appellata, con la quale avrebbe dovuto – per contro – essere annullati i provvedimenti impugnati per la mancata apposizione, sull’area medesima, del vincolo preordinato all’esproprio, con conseguente assenza della dichiarazione di pubblica utilità.

A tale proposito va innanzitutto evidenziato che la comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di esproprio relativo alla realizzazione del sistema tram della Città di Palermo, nella specie effettuata à sensi dell’art. 16, comma 5, del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 nel testo modificato per effetto dell’art. 1 del D.L.vo 27 dicembre 2002 n. 302, individua la particella n. 5665 per l’estensione complessiva di mq. 2.683, con la conseguenza che nella specie il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono stati materialmente effettuati per tale area.

Per quanto comunque concerne la discrasia che sussiste tra la situazione reale e quella del piano particellare di esproprio, riscontrata in sede di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza, il giudice di primo grado ha correttamente affermato che, in sede di immissione in possesso, la particella oggetto di apprensione può anche discostarsi, per forma ed estensione, da quella prevista in progetto, e ciò a causa dei difetti di calcolo indotti dall’approssimazione delle misure catastali che, evidentemente, non hanno rappresentato con precisione la situazione effettiva dell’area assoggettata all’esproprio.

In tal senso, quindi, i rilievi formulati al riguardo da ERG non possono assumere carattere invalidante per l’intero procedimento di esproprio.

L’Amministrazione titolare del relativo potere non può, infatti, che procedere in base alle risultanze catastali; e se poi queste non dovessero risultare corrispondenti alla situazione reale, la stessa negligenza dei privati assoggettati al procedimento ablatorio in ordine alla verifica della concordanza tra la situazione di fatto e quella rilevabile dal catasto, non può certo compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa e, con esso, l’interesse generale alla realizzazione dell’opera pubblica (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2006 n. 7014). Del resto, la circostanza allegata da ERG è, comunque, del tutto irrilevante nell’economia della presente causa, poiché – come a ragione evidenziato dal giudice di primo grado – l’eventuale maggiore apprensione di terreno rispetto a quella precedentemente indicata non è questione che inerisce alla legittimità del provvedimento, sindacabile dal giudice amministrativo, bensì alla sua esecuzione, da censurare innanzi al giudice civile (cfr. al riguardo, ex plurimis, la sentenza n. 1338 del 20 marzo 2007 resa da questa stessa Sezione nonché, in senso assolutamente conforme, Cass. Civ., sez. I, 25 maggio 2007 n. 12324).

4.5.Con il quarto motivo di impugnazione la ERG ha censurato la circostanza che il giudice di primo grado avrebbe completamento omesso di pronunciarsi sul primo motivo aggiunto al ricorso introduttivo e, per questo, lo ha dunque integralmente riproposto nel presente giudizio di appello, insistendo per il suo accoglimento.

Con tale motivo ERG aveva dedoto l’avvenuta violazione del principio generale di tutela del legittimo affidamento del privato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché l’avvenuta violazione dei principi generali in tema di efficienza ed adeguatezza dell’azione amministrativa e di partecipazione del privato al procedimento amministrativo ed eccesso di potere per sviamento.

Anche tale ordine di censure va respinto.

ERG, in buona sostanza, ha affermato che il Comune di Palermo e A. si sarebbero ben poco prodigati per la ricerca di aree alternative a quella oggetto di esproprio.

Anche a prescindere dalla negazione in fatto di tale circostanza da parte della difesa di A., verosimilmente corroborata dalla stessa avvenuta presentazione all’Ufficio Progetti Speciali del Settore Urbanistica del Comune di Palermo, da parte di E.R.G.,di una domanda di assegnazione di altra area per il proprio impianto, è in ogni caso assorbente la constatazione che nessun obbligo è previsto, per i soggetti che curano una procedura di espropriazione per pubblica utilità, di andare alla ricerca di aree da offrire ai soggetti espropriati, in quanto l’ordinamento contempla al riguardo il solo ristoro del pagamento dell’indennità di esproprio.

Pare evidente, inoltre, che ogni soluzione in ordine alla ricollocazione dell’impianto di distribuzione di cui trattasi dovrà essere ricercata nell’ambito della disciplina pianificatoria di settore, sia statale che regionale, non sottacendo che per effetto dell’art. 83bis, commi da 17 a 21, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008 n. 133 e del conseguente decreto dell’Assessore Regionale all’Industria n. 45623 dd. 26 novembre 2008 pubblicato sul Bollettimo Ufficiale della Regione Sicilia n. 133 del 6 agosto 2008 ed emanato in conformità del parere n. 42162P dell’8 ottobre 2008 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo "le disposizioni regionali contenenti vincoli e restrizioni all’accesso e all’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti, quali contingentamenti numerici, distanze e superfici minime, obbligo di rinuncia ad altri impianti" si intendono caducate per effetto dell’art. 83 bis citato e "non sono applicabili dalla data di entrata in vigore della legge medesima".

5. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti, nel mentre va dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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