Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’avvocato Bertoluzza Luciano, difensore di A.M., ricorre direttamente per cassazione contro l’ordinanza dell’8 aprile 2011 con cui il G.i.p. del Tribunale di Bologna, in sede di convalida dell’arresto, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A., per il reato di cessione di sostanza stupefacente ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73).
Con un unico motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 292 c.p.p., comma 2, in quanto non conterrebbe alcuna motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
In particolare, si lamenta che la sussistenza del pericolo di fuga è stata desunta dalla sola circostanza che l’indagato è cittadino extracomunitario senza alcun radicamento sul territorio, omettendo ogni considerazione circa il carattere concreto di tale pericolo;
inoltre, si evidenzia che è stata omessa ogni valutazione prognostica in ordine alla pena che potrà essere inflitta e che il pericolo di reiterazione viene ritenuto sussistente con riferimento alle modalità della condotta.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha proposto un ricorso diretto in cassazione, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 2, impugnazione che consente che possano essere fatti valere solo violazioni di legge.
Nella specie, sebbene vengano presentati come inosservanza di norme processuali, in realtà sono stati dedotti vizi di motivazione, contestando l’impianto argomentativo con cui l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.