Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4249 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso alla Corte d’appello di Genova, proposto ai sensi dell’art. 2 della legge n.89/2001, la parte odierna ricorrente chiedeva a detta Corte la condanna del Ministero di Grazia e giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento di un equo indennizzo, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, a causa dell’inosservanza del principio della ragionevole durata del processo di cui alla Convenzione dei diritto dell’uomo, ratificata dall’Italia con la legge n. 848/1955.

La Corte adìta, con il decreto epigrafato, condannava il Ministero al pagamento della somma di Euro 10.000, per danno non patrimoniale (con interessi legali dalla data della domanda al saldo) e di Euro 900, per spese legali (oltre spese generali, Iva ed accessori di legge), oltre interessi legali dalla data della pubblicazione al saldo. La sentenza passava in giudicato e veniva munita di formula esecutiva, nonchè notificata all’amministrazione. Seguiva atto di diffida e messa in mora notificato ai sensi dell’art. 90 del r.d. n. 642/1907, con assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti l’amministrazione non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta col ricorso in esame e tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola. Il ricorso, inoltre, insiste per la distrazione delle spese in favore del difensore istante, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

2- Alla camera di consiglio del 19 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3- Sussistendo tutti i presupposti processuali per l’azione di ottemperanza proposta, il Collegio non può che rilevarne la fondatezza nel merito, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme riconosciute dal decreto in epigrafe specificato.

Occorre pertanto ordinare all’amministrazione stessa il pagamento (ovviamente al netto di quanto già eventualmente corrisposto) delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad actus".

4- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:

1- ordina all’amministrazione intimata di dare esecuzione al decreto in epigrafe mediante corresponsione alla parte ricorrente delle somme riconosciute dal decreto di cui in epigrafe, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la segreteria;

2- nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad actus" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato, con compenso, a carico dell’amministrazione ordinataria, da determinarsi in separata sede;

3- condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro cinquecento, oltre accessori. da distrarsi in favore del difensore istante, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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