Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Procuratore Generale, presso la Corte d’Appello di Milano, ricorre in cassazione avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il 19.07.2010 dal GUP presso il Tribunale dello stesso capoluogo a carico di D.A. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c).
Censura violazione di legge per un errato calcolo nella conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria e per l’omessa applicazione della sospensione della patente di guida.
Con parere scritto il Procuratore Generale chiede accogliersi il ricorso. Il ricorso va accolto, sia pure, quanto al primo motivo, per un errore di diritto diverso da quello prospettato.
Ed invero, al D.A. è stata applicata, in riferimento al reato su indicato, commesso l’11.09.2009, la pena di giorni 40 di arresto ed Euro 666,7 di ammenda, ridotta la pena base di mesi tre di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda di un terzo per le concesse attenuanti generiche e di un altro terzo per il rito, convertita la pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria, per complessivi Euro 4.000,00 di ammenda.
Il Procuratore ricorrente censura l’erroneità del calcolo di conversione evidenziando che l’art. 135 cod. pen. stabilisce che il ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive ha luogo calcolando Euro 250 di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva e, dunque, operata la conversione della pena detentiva applicata in Euro 10.000 di ammenda (giorni 40 x Euro 250), la pena pecuniaria complessiva avrebbe dovuto essere determinata correttamente in complessivi Euro 10,667,67 e non già in Euro 4.000,00.
Il ricorrente non tiene conto, però, che il GUP, nel procedere alla conversione della pena detentiva, ha fatto specifico riferimento alla disposizione dell’art. 133 bis cod. pen. che riconosce al giudice di aumentare la pena pecuniaria stabilita dalla legge del triplo o di diminuirla fino ad un terzo quando per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
Sennonchè la diminuzione che il giudice nel caso di specie ha ritenuto di operare,per le condizioni economiche del reo, andava fatta unicamente sulla sola pena pecuniaria prevista dalla norma incriminatrice e non sulla pena pecuniaria determinata all’esito della conversione della pena detentiva.
Difatti, nella parte motiva della sentenza impugnata si dà atto che la pena pecuniaria di Euro 10.000,00, determinata dalla conversione in ammenda della pena detentiva di 40 giorni di arresto, è stata diminuita ai sensi dell’art. 133 bis cod. pen. in Euro 3333,33 cui è stata poi aggiunta la pena dell’ammenda di Euro 666,67, già comminata per la violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c).
E’ evidente la violazione di legge che ha comportato un errore di calcolo con l’applicazione di una pena illegale.
Il secondo motivo è a sua volta fondato.
In materia di sanzione amministrativa accessoria della patente di guida si sono fissati dei principi che costituiscono ormai ius receptum, e precisamente quanto segue. Mentre nell’imperio del vecchio codice della strada la sospensione della patente di guida era qualificata come pena accessoria nella rubrica dell’art. 80 ter, introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 142 sulle modifiche al sistema penale, l’art. 222 nuovo C.d.S. le ha riconosciuto espressamente il carattere di sanzione amministrativa accessoria.
Ne deriva che con la sentenza di condanna, ivi compresa quella ex art. 444 c.p.p., per il reato rubricato va disposta la sospensione della patente di guida (Cassazione penale, sez. 4A, 5 luglio 1994, Mor; Cassazione penale, sez. 6A, 6 dicembre 1995, n. 1663, Infante;
Cassazione penale, sez. 4A, 12 maggio 1995, n. 6437, Rossi;
Cassazione penale, sez. 4A, 21 settembre 1995, n. 10102, Calevi;
Cassazione penale, sez. 4A, 7 febbraio 1995, n. 1909, Licci;
Cassazione penale, sez. 6A, 29 settembre 1997, Cardaropoli), persino se la sospensione detta sia stata già disposta dal Prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal Prefetto (Cassazione penale, sez. 4A, 27 marzo 1997, n. 3254).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
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