T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 13-07-2011, n. 1301 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 5.4.2011, il ricorrente ha presentato istanza alla Questura di Salerno per il rilascio del permesso di soggiorno sul territorio nazionale, giusta autorizzazione del Tribunale dei minorenni di Salerno ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 286/1998.

Decorsi infruttuosamente i venti giorni indicati dall’art. 5, comma 9, del predetto decreto legislativo n. 286/1998, ha adito questo Tribunale, ai sensi dell’art. 117 c.p.a.

Si è costituita, per resistere, l’Avvocatura dello Stato.

Alla camera di consiglio del 30.6.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Prescrive, infatti, l’art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 286/1998 che "il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico".

Per giurisprudenza pacifica, il predetto termine ha natura sollecitatoria e, come tale, legittima l’interessato ad impugnare il silenziorifiuto formatosi alla sua scadenza (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 8 luglio 2010, n. 23771).

Va pertanto dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata dal ricorrente e l’obbligo, per la P.A., di provvedere sulla richiesta.

Le spese del giudizio possono compensarsi, attesi giusti motivi.

Il ricorrente ha chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato e su tale domanda non si è ancora pronunciata, in via anticipata e provvisoria, la competente commissione istituita presso questo Tribunale.

Ritenuto in ogni caso sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la predetta ammissione e considerato che l’art. 82 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 prevede che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria, osservando la tariffa professionale in modo che essi non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, appare equo liquidare, in favore dell’avv. Omar Lardieri, l’importo indicato in dispositivo, comprensivo di onorari e diritti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Questura di Salerno di provvedere nei sensi di cui in motivazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno o suo delegato, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, da comunicarsi da parte del ricorrente.

Spese compensate.

Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Liquida in favore dell’avv. Omar Lardieri, per la causale di cui in motivazione, la complessiva somma di euro 300,00 (trecento/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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