Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
-1- C.G. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, del 26 maggio 2009, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, del 3 novembre 2006, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in pregiudizio di Ca.Co. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull’aggravante contestata, lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione, nonchè – in solido con il responsabile civile – al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, alla quale ha assegnato una provvisionale di 50.000,00 Euro.
In fatto, era accaduto che l’imputato, alla guida della propria auto, giunto all’intersezione con la statale n. 193, senza rispettare la segnaletica di arresto e senza assicurarsi dell’assenza di veicoli in transito, vi si era immesso, omettendo di accordare la precedenza alla sopraggiungente moto "Suzuki 600" condotta dal Ca. che, a causa dell’impatto con l’autovettura e con l’asfalto, ha riportato lesioni rivelatesi mortali.
La corte territoriale ha ribadito la responsabilità dell’imputato, rilevando nella condotta dello stesso profili di colpa generica e specifica per l’omessa osservanza di norme di legge e di regole cautelari che, se rispettate, avrebbero evitato l’incidente. A fronte della evidenza della colpa dell’imputato, la corte di merito ha ritenuto irrilevante determinare con precisione la velocità tenuta dal motociclista posto che – ha sostenuto – essa, ove anche superiore al limite previsto su detta statale, non avrebbe potuto avere alcun rilievo in termini di causalità, a fronte della palese violazione, da parte dell’automobilista, dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli transitanti su detta arteria.
-2- Avverso tale decisione ricorre, dunque, il C., che deduce:
1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, laddove il giudice del gravame ha sostenuto essere irrilevante in termini eziologici l’eventuale violazione, da parte della vittima, del limite di velocità imposto sulla SS 193; ritiene, viceversa, il ricorrente che il tema della velocità della moto, da poco acquistata dal Ca., assuma rilievo nella ricostruzione dell’incidente e nella individuazione delle responsabilità;
2) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove la corte territoriale non ha spiegato come possa esser ritenuta compatibile con i tempi di arresto la velocità tenuta dalla moto, in vista dei gravissimi traumi multipli subiti dalla vittima, nè ha spiegato come, ritenendosi adeguata la velocità della moto, il Ca. non sia riuscito ad evitare l’auto del C., che aveva ormai quasi completato la manovra di immissione nella statale; su tali punti rilevanti la corte, sostiene il ricorrente, non si sarebbe espressa;
in ogni caso, si soggiunge nel ricorso, il reato sarebbe ormai prescritto.
-3- Il ricorso è infondato. a) Inesistente è il vizio dedotto con il primo motivo di ricorso, posto che il senso dell’affermazione contenuta nella sentenza, richiamata dal ricorrente, non è quello che questi vorrebbe far intendere.
La corte territoriale, invero, dato atto della evidente e macroscopica responsabilità dell’imputato (che aveva ignorato il segnale di arresto posto all’intersezione della strada che stava percorrendo con la statale 193, lungo la quale procedeva il Ca. alla guida della sua moto), dopo avere sostenuto che dalle consulenze tecniche in atti era emerso che la velocità tenuta dalla vittima era tale da potergli consentire di arrestare la moto, ovvero di evitare agevolmente l’auto dell’imputato, solo che l’invasione della sezione stradale dallo stesso causata con la sua imprudente manovra fosse stata meno invasiva e non avesse formato un ostacolo non più evitabile da parte del motociclista, tanto premesso, dunque, la corte ha sostenuto che, in quelle condizioni, sarebbe stata irrilevante la precisa determinazione della velocità della moto ed indifferente in termini eziologici l’eventuale violazione dei limiti di velocità da parte della stessa.
Davanti all’eclatante violazione, da parte dell’imputato, degli obblighi: di fermarsi, di verificare la presenza sulla statale di altri veicoli in avvicinamento, di dare la precedenza a quanti vi si fossero trovati a transitare, la corte territoriale ha, cioè, giustamente rilevato che la condotta di guida del motociclista – nei termini in cui è stata accertata e descritta – mai avrebbe potuto interrompere il nesso di causalità tra la condotta gravemente colpevole dell’imputato e l’evento determinatosi.
Il tema della velocità della moto, peraltro, è stato adeguatamente affrontato dal giudice di primo grado che, richiamando le valutazioni e le conclusioni rassegnate dal perito incaricato di accertare le modalità dell’incidente e le relative responsabilità, ha ricordato che tale velocità, di circa 69 km orari, seppur non contenuta nei limiti previsti nella zona, non era tuttavia tanto rilevante da doverla ritenere incidente, se non in maniera del tutto trascurabile, nella ricostruzione delle responsabilità. Della condotta della vittima, del resto, i giudici del merito, in particolare il giudice di primo grado, hanno tenuto il dovuto conto, laddove il riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato, oltre che dall’incensuratezza dello stesso, anche dalla condotta di guida del Ca., ritenuta, evidentemente, non del tutto immune da colpa, seppur non incidente nella causazione dell’evento. b) Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso.
Non risulta corrispondere al vero l’affermazione secondo cui la corte territoriale sarebbe pervenuta alla decisione di confermare la responsabilità dell’imputato pur "in mancanza di sicuri elementi che potessero condurre all’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente".
E’ vero il contrario. La dinamica dell’incidente, in realtà, risulta ampiamente accertata e ricostruita dai giudici del merito – in particolare dal giudice di primo grado, la cui sentenza la corte territoriale ha richiamato – in termini del tutto coerenti rispetto alle emergenze probatorie, attraverso precisi ed ampi richiami alle testimonianze assunte ed alle consulenze ed alla perizia tecnica in atti.
Testimonianze, rilievi ed accertamenti peritali che hanno indicato la causa del mortale incidente nella sconsiderata condotta di guida dell’imputato, pacificamente emersa e non contestata, rappresentata dal mancato rispetto degli obblighi di fermarsi e di dare la precedenza al sopraggiungente motociclista. Obblighi che dovrebbero ritenersi ancor più gravemente ignorati, ove volesse preferirsi (rispetto all’ipotesi che vede l’imputato arrestarsi all’incrocio e ripartirne senza avvedersi del sopraggiungere della moto) la tesi prospettata dal perito, e dallo stesso ritenuta la più veritiera, secondo cui il C., giunto all’incrocio, non si sarebbe neanche fermato, ma avrebbe continuato la propria marcia incurante del sopraggiungere della moto del Ca.. Tesi che riceverebbe importante riscontro dalla circostanza che nell’auto del C. è stata trovata inserita la seconda marcia, secondo quanto sostenuto da un sottufficiale dei carabinieri intervenuto sul posto, le cui dichiarazioni sono state riportate nella sentenza di primo grado.
Il ricorrente, d’altra parte, sostiene che non sarebbero stati adeguatamente valutati importanti elementi di giudizio che avrebbero potuto condurre ad una pronuncia assolutoria ed indica tali elementi nella circostanza che il Ca. era da poco tempo in possesso della moto coinvolta nell’incidente, che segnalerebbe la carente conoscenza e la scarsa padronanza del mezzo da parte dello stesso.
Circostanza che, ove registrata nei motivi d’appello, è stata giustamente ignorata dalla corte territoriale per la sua assoluta inconsistenza, posto che l’incidente oggetto del procedimento non è stato provocato dalla potenza della moto (che poi procedeva alla velocità di 69 km orari) nè dalla presunta scarsa dimestichezza del Ca. con detto mezzo, bensì dal mancato rispetto, da parte del C., di precise norme della circolazione stradale, che ha determinato l’indebita invasione, da parte dell’auto dell’imputato, della carreggiata sulla quale la vittima stava transitando. I riferimenti alla scarsa padronanza ed alla mancata conoscenza del mezzo, peraltro, sono del tutto assertivi ed apodittici (poichè nulla impedisce di ritenere che il Ca. avesse in passato guidato moto della stessa potenza della "Suzuki, e ne potesse vantare, quindi, adeguata padronanza), oltre che relativi a considerazioni in fatto, non deducibili nella sede di legittimità.
Analoghe considerazioni valgono per le restanti osservazioni riversate nel motivo di ricorso in esame, che si presentano anche manifestamente infondate posto che i gravi traumi che hanno determinato la morte del C. si giustificano ampiamente con il fatto che costui, perso il controllo della moto nel tentativo di evitare l’urto con l’auto dell’imputato, nello scivolare sull’asfalto, dopo avere impattato contro la ruota sinistra del veicolo, è andato a finire sotto le ruote dello stesso, procurandosi così le gravi lesioni al tronco ed al cranio che ne hanno determinato il decesso. c) Non può accedersi alla richiesta – peraltro genericamente formulata – di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, posto che, tenuto conto della data (27.8.01) e del titolo del reato quale ritenuto in sentenza, nonchè dei numerosi rinvii del processo accordati su richiesta di parte, il periodo decennale di prescrizione di cui all’art. 157, comma 1, n. 3, (vecchia formulazione, non potendosi la nuova, più sfavorevole, applicare nel caso di specie), prolungabile fino a quindici anni, non è ancora interamente decorso.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
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