Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 12-07-2011, n. 27166

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 09.11.2010 della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la penale responsabilità per il reato ex artt. 321 e 319 bis c.p., per avere, quale sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti, promesso a M.G., Commissario Straordinario dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) della provincia di (OMISSIS), un incarico di supervisore per la progettazione di un concorso di idee, al fine di fargli compiere atti contrari ai doveri d’ufficio, consistenti nel favorire P.I.L. con l’illegittimo affidamento di incarichi legali mediante stipulazione di contratto con la P.A..

Denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, rilevando che nella specie:

– si è in presenza di una irrilevante raccomandazione accompagnata da una promessa costituente una chiara millanteria, con una condotta, quindi, come tale, inidonea ad offendere a sensi del cpv. art. 49 c.p.;

– non sussiste e non è stata motivata la contrarietà dell’atto richiesto al P.U. ai doveri d’ufficio, rientrando nelle attribuzioni dell’IACP l’affidamento di incarichi di consulenza legale ad avvocati esterni.

Con motivi aggiunti la difesa ha ripreso e sviluppato la doglianza relativa alla dedotta insussistenza della contrarietà dell’atto del P.U. ai doveri d’ufficio.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Riguardo, invero, alla condotta del P., la Corte di merito ha correttamente rilevato che nella specie non si può parlare di promessa corruttiva palesemente inverosimile, e ciò in ragione soprattutto della sua provenienza da un sindaco di un piccolo Comune, dove si poteva ben supporre la disinvolta influenza del primo cittadino nel conferimento di incarichi remunerativi, avvalorata in fatto dalle concrete esplicitazioni procedurali che l’imputato si premurò di dare.

Quanto all’antidoverosità dell’atto richiesto al P.U., già il primo giudice ebbe ad evidenziare l’anomalia e il distorto uso del potere discrezionale del P.U., consistiti nel precipitoso e preferenziale affidamento alla Pa., previa stipula di un’apposita convenzione con l’Istituto, di incarichi legali rientranti fra l’altro, per la loro semplicità (recupero crediti), nella gestibilità interna dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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