Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-06-2011) 12-07-2011, n. 27159

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.G. era imputato del reato di cui all’art. 633 c.p., per l’introduzione abusiva in fondo altrui, che occupava.

Il Giudice di pace lo assolveva per non aver commesso il fatto, condannando la costituita parte civile al pagamento delle spese processuali sostenute dall’imputato, che liquidava contestualmente.

Il Tribunale di Foggia/Cerignola, quale giudice d’appello del rinvio, in sede civile e dopo annullamento di questa Corte sul punto dell’ammissibilità dell’impugnazione della parte civile – erroneamente esclusa nel precedente grado di merito – confermava la sentenza di primo grado, condannando l’appellante parte civile al pagamento delle spese processuali del corrispondente grado di giudizio.

Ricorre per cassazione la parte civile con tre motivi di ricorso:

1- vizi di motivazione perchè entrambi i Giudici del merito avrebbero ignorato le prove effettivamente emerse nel dibattimento (che il ricorrente passa poi ad indicare e commentare);

2- violazione di legge perchè tali Giudici non avrebbero motivato sulle prove acquisite e diverse dalla sola testimonianza Ci.

(videocassetta visionata in aula, contratto di compravendita, testimonianza della parte civile).

3- violazione di legge perchè, argomentando la conferma dell’assoluzione dalla mancanza dell’elemento soggettivo (il Tribunale aveva spiegato perchè escludeva il dolo specifico dell’imputato), aveva in realtà modificato la causa dell’assoluzione, pur non indicandolo nel dispositivo: vi era interesse del ricorrente alla modifica della formula assolutoria in quella del "fatto non costituisce reato", in ragione della disciplina dell’art. 542 c.p.p., giacchè la nuova e diversa formula, richiesta, avrebbe comportato la revoca della condanna alle spese di parte, deliberata invece in primo grado (in coerenza con la formula dell’estraneità al fatto lì affermata).

2. I primi due motivi sono inammissibili, perchè devolvono, e in termini generici (richiamando i mezzi di prova prove ma nulla deducendo del loro contenuto, anche senza adempiere l’onere di autosufficienza del ricorso), censure di stretto merito, a fronte di un apprezzamento – per sè sorretto da motivazione nè apparente nè manifestamente illogica o contraddittoria – del materiale probatorio che il Giudice del rinvio ha operato in modo autonomo, rispetto al primo grado, come comprovato dal diverso percorso motivazionale, pur pervenendo poi alla medesima conclusione.

Il terzo motivo è fondato.

Risulta in modo inequivoco che il Giudice d’appello ha palesemente confermato il proscioglimento del C. solo argomentando della mancanza dell’elemento soggettivo del contestato reato di invasione dei terreni. Sicchè esatta è la doglianza del ricorrente in ordine all’erroneità della formula assolutoria confermata, che non può più essere quella deliberata in primo grado – del "non aver commesso il fatto" (formula che attesta la totale estraneità anche alla mera materialità del fatto), ma deve essere quella del "fatto non costituisce reato".

Sussiste in particolare l’interesse della parte civile ricorrente al mutamento della formula assolutoria, perchè a tale mutamento consegue necessariamente la revoca della condanna alle spese sostenute dall’imputato, deliberata in primo grado, la formula assolutoria corretta non consentendola più (SU, sent. 40049 del 29.5- 28.10.2008).

La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla formula assolutoria, che questa stessa Corte di legittimità può correggere e modificare ex art. 620 c.p.p., lett. L, non essendo necessario alcun accertamento di merito in quanto la modifica, come detto, si impone proprio alla luce della motivazione inequivoca del Giudice d’appello (pag.3: "Nel caso di specie manca il richiesto dolo specifico").

Alla modifica della formula assolutoria consegue la statuizione di revoca della condanna alle spese, disposta in primo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla formula assolutoria, che modifica in quella "perchè il fatto non costituisce reato" e, per l’effetto, revoca la condanna della parte civile "al pagamento delle spese processuali sostenute dall’imputato".

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *