Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-06-2011) 12-07-2011, n. 27195Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Catania ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania in data 23.9.2010 con la quale il Giudice per l’Udienza Preliminare ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato M., per estinzione del reato dovuta a prescrizione, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Il Procuratore della Repubblica di Catania con un unico motivo di impugnazione, prospetta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e, segnatamente, degli artt. 2 e 157 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

In particolare rileva il ricorrente che nell’impugnata sentenza il Giudice ha erroneamente ritenuto il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 estinto per prescrizione facendo applicazione, ai sensi dell’art. 2 c.p., quale normativa più favorevole al reo, dell’attuale disciplina dell’art. 157 c.p., interpretata nel senso di stabilire, in ordine al delitto contestato, un termine di prescrizione di "sei anni, prorogabile in misura di un quarto in presenza di atti interruttivi".

Il ricorso inoltre, con corrette osservazioni in diritto, che la Corte di legittimità non può che condividere, osserva criticamente sul punto:

a) che l’attuale formulazione dell’art. 157 c.p. sancisce che il termine di prescrizione ordinario, sia corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato e che, solo nel caso in cui la pena edittale prevista sia inferiore a sei anni di reclusione, si applichi il termine di prescrizione ordinario di anni sei;

b) che nel caso in esame, con riferimento al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, essendo tale ipotesi delittuosa punita con la pena della reclusione da sei a venti anni di reclusione, l’attuale normativa prevede un termine di prescrizione pari ad anni venti;

c) che nel confronto tra la normativa applicabile al momento del fatto e quella sopravvenuta, risulta più favorevole ai sensi dell’art. 2 c.p. quella vigente al momento del fatto (dieci anni);

d) che, quindi, il delitto contestato al M. risulterà estinto per decorrenza del termine di prescrizione solo in data 21 luglio 2013, ovvero alla data del 21 luglio 2018, essendo intervenuto un atto interruttivo.

Il motivo è fondato nei termini come sopra correttamente prospettati ed argomentati dalla parte pubblica ricorrente, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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