Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 12-07-2011, n. 27113 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 07.12.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze proposte da O.G., collaboratore di giustizia (fine pena, allo stato, al 23.07.2016), volte ad ottenere differimento dell’esecuzione della pena o detenzione domiciliare per motivi di salute, rilevando come la patologia lamentata (grave forma di psoriasi artropatica) non ponesse pericoli quoad vitam, non fosse incompatibile con l’ambiente carcerario e fosse comunque adeguatamente seguita e curata in Istituto.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) il Tribunale aveva interpretato la domanda, esclusivamente ai sensi della disciplina ordinaria, come se fosse stata proposta solo per motivi di salute, dimenticando la richiesta ex L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, per meriti collaborativi; b) errata sottovalutazione, comunque, della condizione patologica meritevole di maggiore considerazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.

4. Con atto datato 04.05.2011 la difesa proponeva motivi aggiunti, a sostegno del ricorso.

5. Il ricorso, fondato nei limiti e nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero risulta determinante la considerazione che il provvedimento impugnato abbia omesso di motivare in ordine alla richiesta formulata dal detenuto con la sua istanza iniziale di detenzione domiciliare, quale collaboratore di giustizia, ex L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, che, avendo finalità e presupposti differenti rispetto a quella per motivi di salute, non può ritenersi decisa con l’impugnata ordinanza (che non ne tratta). L’annullamento della stessa si impone, pertanto, su tale dedotto profilo, per omessa motivazione.

Risulta corretta, di contro, la motivazione in ordine ai lamentati profili di salute, posto che vi sia stato accertamento recente di organo pubblico (Asl di Frosinone del 20.10.2010), conforme a precedente (relazione sanitaria 24.08.2010), dai quali tutti risultava la relativa gravità del quadro patologico e la compatibilità – allo stato – con l’ambiente carcerario, salvi sempre i contingenti presidi ex art. 11 Ord. Pen..

Occorre dunque procedere ad annullamento per vizio di motivazione carente, limitatamente all’istanza ex L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, nei termini di cui sopra.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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